Business Intelligence Analyst sempre più organigrammi aziendali si arricchiscono di figure altamente specializzate. Non perdiamo l’occasione di rimanere al passo con i tempi.
Tenuto conto che un’azienda sana genera attività sana la BI quindi sarà inficiata dalla governance e la sua moralità.
Scopri il lavoro e le nuove sfide in azienda
Chi è il Business Intelligence Analyst e la sua routine;
Comunicare con l’utente/cliente per comprendere la sua richiesta;
Identificare le origini ed elaborare dati e metadati;
Visualizzare l’informazione.
La quotidianità della Business Intelligence
Quali sono i compiti, le sfide, le routine che incontra sul lavoro chi si occupa di Business Intelligence. Scoprilo con con il nostro studio l’organizzazione da BI, che ottimizza e semplifica le procedure del “BI Analyst“.
In questo contest parliamo di:
Chi è il Business Intelligence Analyst;
La routine operativa del BI Analyst;
Fase zero: comunicare con l’utente/cliente;
Fase uno: comprendere la richiesta ed i sui contenuti;
Fase due: identificare l’origine dei dati e metadati;
Fase tre: elaborare i dati
Fase quattro: fornire l’informazione verificata.
Cosa fa il Business Intelligence Analyst?
L’analista o consulente Business Intelligence è una figura tecnica che si occupa di rielaborare i dati provenienti dai vari reparti di un’azienda per estrarre nuove informazioni utili alla guida operativa, direzionale e strategica dell’azienda stessa.
Queste informazioni sono estrapolate dai dati del sistema informativo aziendale, per poi essere utilizzate dal management per prendere le decisioni o prevenire e verificare senza costi le mosse più opportune relative all’azienda.
Il BI Analyst è la persona con competenze tecniche incaricata di elaborare i metadati nella maniera più corretta e funzionale alle esigenze di qualsiasi core business.
In materia fiscale anche l’AdE ha avviato l’uso della IA attraverso l’analisi dei metadati già in suo possesso con i quali promette di scovare fino all’ultimo evasore attraverso l’allegato tecnico, che riporta un esempio di applicazione della logica degli algoritmi fiscali, utili al BI Analyst, per non confondere l’AdE e rimanere intrappolati in assurdi contenziosi o richieste fiscali non dovute.
In particolare, questi algoritmi sono stati sviluppati al fine di supportare gli Uffici preposti al controllo, con lo scopo di effettuare efficaci selezioni delle posizioni dei contribuenti verso cui avviare l’attività istruttoria.
Approfondimenti e consigli
Ci occupiamo ogni giorno di Business Intelligence, dalla programmazione dell’utilizzo delle soluzioni più competitive presenti e possibili nel mercato di riferimento.
Siamo a disposizione per consigliare la soluzione più adatta alle esigenze dell’azienda, contattaci per consulenza senza impegno.
Holding Societaria; fiscalità, vantaggi. Tutto quello che bisogna sapere se costretti ad aprire una holding per gestire il gruppo societario.
La creazione di una holding consente di gestire un gruppo societario, ovvero una struttura di società legate da partecipazioni dove una o più società saranno operative (c.d. “figlie“) ed una sola ne detiene le partecipazioni (c.d. “madre”).
Questa struttura è alla base di moltissime imprese anche internazionali, consente di ottimizzare l’organizzazione contabile delle imprese ed oltre sotto il profilo della protezione patrimoniale in alcuni casi anche in ottica fiscale si riscontrano notevoli vantaggi.
Uno degli aspetti che creano maggiori problemi è scegliere la migliore struttura societaria per il proprio core business business, in altre parole a quale madre affidare la proprietà di tutte le altre.
Da tener presente che ancora oggi non tutti i professionisti del settore conoscono le potenzialità che può offrire una holding per gestire un gruppo societario.
Il classico schema operativo holding ed una società operativa, non è una struttura che permette un costante risparmio fiscale (solo in un unica fattispecie lo consente). Per questo motivo, in questo articolo non ci occuperemo di strategie di pianificazione ma piuttosto di struttura di business che riteniamo corretta.
Buona parte degli imprenditori che ci contattano in relazione alla struttura del proprio business si trovano in una situazione ove la holding può essere applicabile. Tuttavia, ancora oggi la possibilità di creare una holding viene sottovalutata.
Non sono rari i casi in cui è opportuno consigliare la costituzione di un gruppo societario: questo sia per gestire al meglio la propria attività, che per pianificare un eventuale e prevedibile passaggio generazionale.
Spesso tanti consulenti sconsigliano una gestione di questo tipo perché formalmente costosa e complessa. Tuttavia, molto spesso a fronte di questi costi ci sono dei vantaggi che è opportuno conoscere e considerare per sfruttare al meglio l’opportunità.
In questo articolo affronteremo il problema legato alla scelta della struttura societaria da adottare per gestire un business in modo ottimale.
In quale ambito la scelta legata alla formazione di una holding societaria può essere un valido strumento in grado di offrire vantaggi legati sia alla gestione dei flussi finanziari che al risparmio fiscale.
Quando è opportuno passare da SRL o SRL-s a gruppo societario
Diciamo subito che non esiste la risposta unica a questa domanda. Infatti; ogni impresa ha le proprie caratteristiche, ed un proprio contesto operativo, dovuto al comparto ed al contesto territoriale, a ciò aggiungendo anche quello virtuale del metaverso, ogni imprenditore ha i propri obiettivi, per questo diffidare sempre da chi è portato a generalizzare.
Possiamo dire con certezza che, in molti casi l’imprenditore si rende conto che per migliorare la redditività della propria attività deve investire in altri business, collegati al core business principale, oppure in settori completamente diversi.
Pensa al caso dell’impresa che decide di integrare ed acquisire la società di un fornitore per migliorare la redditività e ridurre i costi, oppure ad un altro imprenditore che decide di investire in un business completamente diverso dal suo principale per reimpiegare i proventi evitandone la tassazione.
In altri casi, invece, l’imprenditore può sentire la necessità di diversificare il rischio di impresa, magari separando l’attività commerciale da quella immobiliare il c.d. “spin-off immobiliare”, oppure pensiamo al caso in cui l’impresa decida di entrare in mercati esteri e debba aprire una unità produttiva all’estero con partner locali.
Quando l’impresa oppure l’imprenditore detengono più partecipazioni in altre società anch’esse operative è necessario valutare con attenzione la situazione per capire se vi sono condizioni della ottimizzazione del gruppo societario in holding.
Schema_gruppo_societario_con_holding
Come è possibile vedere dall’immagine la holding operante nel settore chimico è la società che detiene partecipazioni in:
Società che detengono a loro volta altre partecipazioni (c.d. “sub-holding“, come la “A” nel medesimo settore chimico e la “B” diversificando il business nel settore siderurgico. Come rappresentato nell’immagine);
Società operative nel settore chimico (come “x”, “y”, tramite essa sub holding A “z”).
Società operative nel settore siderurgico (come “m”, “n”, tramite essa sub holding B “o”, “q”).
La creazione di questo tipo di struttura societaria caratterizza tantissime società multinazionali, ma anche molte imprese che operano sul territorio nazionale. Si cerca di consigliare la struttura in quanto consente di limitare i rischi economici sulle società controllate perché il patrimonio è veicolato attraverso società che non svolgono attività di tipo commerciale.
L’obiettivo di questo schema è arrivare ad annullare il rischio di impresa.
In questo modo da una parte le proprietà immobiliari i diritti attivi ed i beni immateriali vengono tenuti distinti dall’attività operativa. Attività che per sua natura soggetta al rischio di impresa.
Per poter mitigare il rischio d’impresa è necessario costituire la società holding del gruppo.
In questo articolo non trovano tutte le informazioni necessarie per capire se anche nel singolo caso specifico è utile costituire una holding e realizzare un gruppo societario.
Cos’è la holding
Sappiamo quindi che la holding, o società di partecipazione, è una società che possiede le azioni/quote di altre società. Il suo scopo principale non è produrre beni o servizi da sola, ma possedere gli asset delle altre società per formarne un gruppo societario.
La parola “holding” deriva dall’inglese “to hold“, che significa “prendere” possiamo in questo caso ritenere anche “detenere“. Le holding company nascono, infatti, con l’obiettivo di detenere quote e/o azioni di altre società. Le società che detengono partecipazioni si possono ulteriormente distinguere tra:
Holding pure o finanziarie. Si tratta di società di sola partecipazione le quali svolgono l’unica attività del controllo e il finanziamento delle società partecipate, operative e non;
Holding miste o industriali. Si tratta di società che oltre a detenere e gestire partecipazioni svolgono anche direttamente attività commerciale o industriale;
Investment holding. Si tratta di società aventi ad oggetto l’acquisizione di partecipazioni al fine di ottenere redditi sotto forma di dividendi e di capital gains. Chi costituisce questo tipo di holding lo fa con esclusiva ottica di investimento finanziario, non è rilevante l’esercizio o meno del controllo economico delle società partecipate.
La caratteristica giuridicamente rilevante nell’ambito della rappresentazione economico-aziendale del gruppo di imprese è l’esistenza di un rapporto societario. Il controllo societario, giuridicamente, può essere di diritto o di fatto.
Si ha controllo di diritto quando si detiene la maggioranza dei diritti di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società. Questo presume, pertanto, in maniera assoluta l’esercizio di un’influenza dominante.
Il controllo di fatto si fonda, invece, sulla disponibilità di diritti di voto sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di una società (c.d. controllo di fatto interno). Ovvero sulla possibilità di esercitare un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (c.d. controllo di fatto esterno).
Le holding company detengono la maggioranza delle azioni di voto delle società in cui investono, il che consente loro di controllare queste società e le loro politiche di gestione. In alcuni casi, una holding company può possedere tutte le azioni di una società, rendendola interamente controllata.
Le holding company sono utilizzate per ridurre il rischio pur ottenendo il controllo di più società. Possono anche consentire la creazione di strutture aziendali più efficienti e offrire benefici fiscali.
Ad esempio, una holding company può essere utilizzata per possedere attività ad alto rischio e legalmente separate, proteggendo il resto dell’azienda da eventuali responsabilità. Oppure, una holding company può essere utilizzata per consolidare le attività di diverse società, permettendo una gestione e un controllo più efficienti.
Come funziona la holding
Le cosiddette “holding di partecipazioni industriali” sono società di capitali (SPA, SRL, SAPA) oppure di persone (ad esempio, società semplice). Si tratta di società che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente:
L’assunzione e la gestione (statica o dinamica) di partecipazioni, di solito di controllo, in altre imprese svolgenti attività industriali e/o commerciali e/o di servizi. Si tratta delle holding industriali;
L’assunzione e la gestione (Statica o dinamica) di partecipazioni di controllo in altre imprese, con la relativa gestione finanziaria del gruppo. Si tratta delle holding finanziarie.
L’attività di una holding nei gruppi di più grandi dimensioni può essere esercitata anche tramite una o più sub-holding. Si tratta di società che rappresentano un’ulteriore schermo tra la proprietà e le società operative in business diversificati. Solitamente, le holdingindustriali, possono avere la residenza fiscale sia in Italia che all’estero.
Esse sono possedute da persone fisiche o da famiglie che ne traggono un reddito tramite:
Dividendi;
Interessi attivi;
Compensi da amministratore.
Quali sono i vantaggi della holding di partecipazioni
Le società holding possono essere costituite per molteplici motivi, tra cui possiamo individuare i principali:
Protezione del patrimonio familiare;
Gestione del passaggio generazionale all’interno della famiglia;
Gestione dei legami e dei flussi tra la proprietà e l’impresa.
A partire da queste motivazioni di base è possibile individuare alcuni vantaggi legati alla costituzione di una società holding a capo del gruppo societario. Vantaggi che possono essere di natura fiscale, finanziaria o gestoria.
Attraverso la holding è possibile, ottenere in alcuni casi dei vantaggi di ordine fiscale.
Quali sono i vantaggi fiscali della holding di partecipazioni
La costituzione di una holding porta con se diversi elementi positivi da un punto di vista fiscale:
Possibilità di sfruttare il regime della partecipation exemption (c.d. “PEX“);
Possibilità di usufruire del consolidato fiscale o dell’IVA di gruppo;
Sfruttamento della gestione finanziaria di gruppo, finanziamenti, interessi, etc;
Possibilità di sfruttare trattati la tassazione agevolata sui dividendi.
Vediamo insieme questi vantaggi con maggiore dettaglio.
Holding per sfruttare il regime della partecipation exemption
La gestione di un gruppo societario con una holding può essere vantaggioso in caso di cessione di partecipazioni delle società controllate operative. Il nostro sistema fiscale prevede un particolare regime, conosciuto con l’acronimo di “PEX“. Tale regime è disciplinato dall’articolo 87 del DPR n. 917/86 (TUIR).
L’applicazione di questo regime, rispettandone i requisiti, permette la detassazione dell’eventuale plusvalenza generata dalla cessione di partecipazioni.
Si tratta, sicuramente, di un vantaggio fiscale importante. Qualora la holding, verificando i requisiti che vedremo di seguito, ceda una partecipazione in una società operativa ha la possibilità di detassare al 95% la plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione.
Quindi, in ottica di possibilità di cessione di “rami aziendali” la holding permette all’imprenditore di poter sfruttare questo tipo di detassazione. Tuttavia, al fine di poter concretamente sfruttare il regime PEX è necessario il rispetto di alcuni requisiti.
In particolare:
Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata. Salvo interpello;
Esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Questo secondo la definizione di cui all’articolo 55 del DPR n. 917/86. Con esclusione delle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali.
Holding per sfruttare il consolidato fiscale
L’utilizzo di una holding permette anche la possibilità di usufruire del consolidato fiscale. Si tratta della possibilità per le imposte dirette di effettuare un unico versamento delle imposte per tutte le società appartenenti al gruppo ed incluse nel perimetro di consolidamento. Il vantaggio legato all’adozione del consolidato fiscale riguarda la determinazione di un unico imponibile fiscale che viene versato (aspetto finanziario) da una società del gruppo (solitamente la holding). Tale imponibile rappresenta la somma algebrica di imponibili e perdite fiscali delle varie società del gruppo (in questo modo società in utile ed in perdita possono compensare le proprie posizioni con il Fisco). In buona sostanza, con il consolidato fiscale è possibile raggiungere una migliore gestione finanziaria del gruppo.
Allo stesso modo, oltre che per i redditi è possibile utilizzare anche la disciplina dell’IVA di gruppo.
Holding e finanziamenti infragruppo
Una holding pura, di tipo finanziario, viene sfruttata per operare da società finanziaria del gruppo. Questa società ha la possibilità di sfruttare i finanziamenti infragruppo, anche tra società appartenenti alla UE. Infatti, in questi casi è possibile sfruttare l’esenzione dall’applicazione della ritenuta sugli interessi attivi, se si tratta di società a partecipazione diretta.
Holding ed esenzione sui dividendi percepiti
Il principale vantaggio di una Holding è quello di poter accentrare la gestione finanziaria del gruppo. Non a caso le holding spesso vengono definite “società Cassaforte“. Questo perché la società a capo del gruppo ha la possibilità di farsi arrivare i dividendi una quasi totale detassazione. L’imponibilità è solo al 5%. Questo è quanto prevede il comma 2, dell’articolo 89 del TUIR. Nel caso di Holding Estera in Paese UE, si può arrivare alla totale detassazione del dividendo distribuito. La detassazione è possibile sfruttando e rispettando i requisiti previsti dalla Direttiva Madre-Figlia.
In altri casi, invece, la ritenuta in uscita è ridotta, secondo quanto previsto dalle Convenzioni Internazionali. Il fatto di poter accentrare i dividendi è sicuramente un vantaggio non da poco. La liquidità del gruppo viene accentrata e da li può essere o distribuita ai soci oppure reinvestita nelle società operative.
Quali sono i vantaggi gestori della holding
Dal punto di vista della gestione la holding consente di raggruppare e consolidare la proprietà del gruppo. Attraverso la ottimale costituzione della holding è possibile evitare o limitare gli effetti sulle società di eventuali litigi o dissidi tra i soci.
Specialmente nelle imprese partecipate da più gruppi familiari la gestione del business attraverso una holding permette di risolvere più facilmente eventuali dissidi. Inoltre, bisogna considerare che cessioni di quote o altri passaggi possono essere gestiti senza interferire direttamente sul business.
Inoltre, attraverso la holding, è possibile gestire al meglio l’eventuale passaggio generazionale dell’impresa. Molto spesso, infatti, si parla di holding di famiglia proprio per sottolineare l’aspetto familiare del business comune.
Quali sono i vantaggi finanziari della holding
Finanziariamente attraverso la costituzione di una holding si ha la possibilità di razionalizzazione la struttura finanziaria del gruppo. Questo anche tramite ilcash pooling, ovvero la possibilità per la capogruppo di gestire indirettamente la finanza delle società partecipate.
Questo tipo di gestione, solitamente, porta ad una migliore solidità finanziaria quando ci si interfaccia con il sistema bancario. A meno che si ritenga strategicamente utile che ogni società operativa debba avere la massima autonomia finanziaria. Inoltre si possono gestire più efficacemente gli utili relativi alle società del gruppo.
Svantaggi della holding di partecipazioni
Tra gli aspetti sfavorevoli si segnala la moltiplicazione dei costi societari ed amministrativi, l’eventuale presentazione del bilancio consolidatodi gruppo e l’aumento della burocrazia infragruppo.
In linea generale l’utilizzo della società di capitali, rispetto alla più snella società di persone, comporta indubbi aggravi amministrativi.
Basti pensare che viene meno la possibilità di adottare la contabilità semplificata ed inoltre è obbligatorio depositare il bilancio annuale.
Gli oneri, quindi, aumentano consideriamo inoltre una minore riservatezza nei confronti dei terzi. Soggetti che dispongono di un documento dal quale risulta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Tutto questo in quanto vi sarà la stipula di contratti su eventuali finanziamenti erogati e sull’attività svolta con:
Servizi amministrativi contabili;
Servizi gestionali;
Infine, servizi finanziari.
Dal punto di vista fiscale si deve tenere presente:
L’applicazione della disciplina sulle società di comodo;
L’effettuazione di operazioni esenti ai fini IVA (interessi passivi e cessione di partecipazioni). Operazioni che possono ridurre la detraibilità dell’Iva sugli acquisti.
Si tratta di svantaggi che devono essere messi in conto, ma che devono comunque essere ponderati adeguatamente pesando i vantaggi che si possono ottenere.
Per questo motivo occorre un consulente esperto in materia regolarmente iscritto all’Albo Professionale.
Tassazione della holding societaria
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, invece la società di capitali sconta di norma l’IRES al 24%. Tuttavia, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è possibile optare per il regime della trasparenza fiscale. Si tratta di un regime fiscale opzionale con cui è possibile determinare la tassazione in capo ai soci come nelle società di persone. In questo secondo caso la distribuzione di dividendi non comporterà tassazione alcuna. In relazione alla tassazione dei proventi tipici della holding, si segnala che l’articolo 89 del DPR n. 917/86 esenta al 95% i dividendi provenienti da altre società di capitali residenti o di società estere.
Proviamo a fare un esempio concreto. Immagina la tua holding Alfa SRL, che incassa un dividendo dalla sua controllata Beta SRL. Il dividendo incassato è pari a 100 euro. Alfa SRL tassa soltanto il 5% del dividendo, ottenendo una tassazione del 24% su 5 euro.
In pratica la holding pura tassa i dividendi incassati all’1,2%.
Non male vero!? Questo tipo di tassazione riguarda tutti i dividendi incassati le cui partecipazioni rispettano i requisiti PEX. Non vi sono differenze tra dividendi provenienti da società italiane od estere. L’unica eccezione è data dai dividendi incassati da controllate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi black list). In questo caso la tassazione del dividendo è piena (al 100%).
Holding e applicazione dell’IRAP
A seguito del recepimento della Direttiva ATAD UE ad opera del D.Lgs. n. 142/18 è stato introdotto il concetto di “società di partecipazione finanziaria“.
Nella definizione sono riconducibili le società che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
Sostanzialmente si ha una società di partecipazione finanziaria quando, in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato, l’ammontare complessivo delle partecipazioni nei soggetti diversi dagli intermediari finanziari, nonché gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, superino (unitariamente) il 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
In questo caso la holding (società di partecipazione finanziaria) è soggetta all’applicazione dell’IRAP.
L’articolo 6, comma 9, del DLgs n 446/97 stabilisce che i contribuenti riconducibili alle società a partecipazione non finanziaria determinano la base imponibile come le società ordinarie, oltre a tener conto della “differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati” (con interessi passivi che concorrono alla formazione del valore della produzione per il 96%).
Inoltre, per tali soggetti trova applicazione l’aliquota IRAP maggiorata del 4,65% (articolo 16, comma 1-bis lettera b) DLgs n 446/97).
Come si determina la base imponibile IRAP per le Holding Industriali
Verificata la sussistenza dei requisiti la società qualificabile come Holding Industriale determina la base imponibile IRAP partendo dai criteri dettati per le società di capitali (art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997).
Si deve poi rettificare l’importo così ottenuto con una componente finanziaria, rappresentata dal risultato della differenza tra due aggregati (art. 6, co. 9, del Decreto Irap), irrilevanti ai fini IRAP nel caso della generalità delle imprese esclusivamente commerciali:
Gli interessi attivi e i proventi ad essi assimilati;
Gli interessi passivi ed oneri della medesima natura ad essi assimilati, nel limite del 96% del proprio importo.
PEX e consolidato nazionale
L’articolo 87 del DPR n.917/86, inoltre, prevede l’esenzione al 95% in relazione alle plusvalenze derivanti dall’alienazione di società commerciali residenti o da società estere.
Questo regime fiscale di favore è applicabile a condizione che le società oggetto di cessione non siano residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, (per approfondire: “La disciplina della Pex“).
A differenza delle società di persone, inoltre, le società di capitali possono optare per l’applicazione del regime del consolidato Nazionale.
Un regime che consente la tassazione del reddito imponibile complessivo del gruppo derivante dalla somma degli imponibili dei singoli soggetti aderenti. In questo modo è possibile compensare gli utili e le perdite realizzate nello stesso esercizio. Il regime del consolidato fiscale offre inoltre ulteriori opportunità come ad esempio la possibilità di trasferire beni plusvalenti tra le società del gruppo in sospensione di imposta. Questi, in particolare sono i principali vantaggi fiscali legati alla holding di un gruppo di imprese. Naturalmente quanto più si rendono necessarie queste operazioni societarie nel tempo, più la holding diventa strumento profittevole.
Holding e gruppi a vocazione internazionale
L’utilizzo della società di capitali, è fortemente raccomandato nel caso di gruppi a vocazione internazionale.
Solamente le società di capitale, infatti, possono applicare le normative comunitarie che agevolano le ristrutturazioni o la tassazione dei flussi di reddito. Si pensi al caso di soci di una società di capitale italiana che possono conferire le partecipazioni in una Holding residente in un altro Paese dell’Unione Europea. L’operazione è fiscalmente neutra se viene conferita la maggioranza della società italiana e se si tratta di società di capitale.
Inoltre, la direttiva n. 1990/435 impone, nel rispetto di alcune condizioni, la non applicazione delle ritenute alla fonte sui dividendi. Si tratta di dividendi distribuiti da una società di capitali ad un’altra società residente in un altro stato UE. Si tratta della c.d. Direttiva Madre-Figlia, di cui al precedente accenno.
Da sottolineare in questo senso come una valida alternativa all’utilizzo delle società italiane come Holding di partecipazioni possa essere costituita indubbiamente dall’impiego di società estere.
Ad esempio una holding Francese, può ricevere dividendi in esenzione d’imposta da una controllata italiana. Stessa cosa vale al contrario.
Sulla base di quanto sin qui esposto si possono effettuare delle considerazioni conclusive in merito ai vantaggi e svantaggi derivanti dal conferimento di partecipazioni in una holding.
Senza dubbio, comunque in caso di imprese di medio grandi dimensioni l’operazione presenta molte più “opportunità assorbenti in larga misura i maggiori costi”.
Holding di partecipazioni: esempi concreti
Arrivati a questo punto della lettura bisogna sapere se e quando una holding può aiutare nella pianificazione fiscale.
È chiaro che la holding è un eccellente strumento per convogliare i dividendi delle società operative.
La prima regola generale quindi è che:
Se non si ha un gruppo societario, non c’è bisogno della Holding!
Cosa vuol dire?
Immaginiamo di essere il socio al 100% della società SUD SRL che distribuisce un dividendo di 1000 euro. Il dividendo è tassato sul socio persona fisica con ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Al netto della tassazione rimane in tasca, il netto di 740 euro.
Se si inserisce in questo schema la holding (Daba SRL) che incassa il dividendo di 1000 euro di SUD SRL, la situazione fiscale per il socio è la seguente:
Daba SRL tassa il 5% del dividendo, arrivando a sua volta a distribuire un dividendo di 980,8 euro (1000 arrivate da SUD al netto della tassazione di 1,2);
Il socio di Daba SRL, persona fisica, incassa il dividendo di 980,8 euro ed applica sempre la ritenuta del 26%. Il suo netto è di 730,11 euro.
La holding è utile se vi sono più società che devono distribuire un dividendo ad una stessa compagine sociale.
In questo caso la holding segrega il patrimonio e permette una migliore gestione dei dividendi.
Si tenga in considerazione che Paesi come Italia, Spagna e Austria offrono l’esenzione parziale su dividendi e plusvalenze dopo un anno di possesso delle partecipazioni.
Altri Paesi, come Olanda, Inghilterra, Bulgaria, Irlanda, offrono l’esenzione su dividendi e plusvalenze da subito.
La scelta del Paese in cui localizzare la Holding è di fondamentale importanza.
Per questo motivo invitiamo a richiedere la consulenza specifica.
Consigli di ordine gemerale.
Il Paese in cui posizionare la Holding non deve dipendere da mere ragioni fiscali
La scelta del Paese in cui localizzare una Controllante dipende anche dalla giurisdizione in cui sono localizzate le società figlie La scelta del Paese ove posizionare la Holding dipende anche dalla Residenza Fiscale dei soci di maggioranza.
Gli apporti dei soci nella holdinged i vantaggi del “realizzo controllato“
Una volta analizzata la disciplina fiscale della holding societaria, con vantaggi e svantaggi, è opportuno andare ad analizzare anche gli aspetti connessi agli apporti dei soci.
I soci di una holding, infatti, possono apportare denaro o beni all’interno della società. Questo apporto, a seconda dei casi, può essere effettuato a titolo di capitale proprio o a titolo di capitale di debito (es. finanziamento soci).
La scelta di una modalità di apporto piuttosto che l’altra ha dei risvolti sia fiscali sia legati alla possibilità per il socio di rientrare dell’apporto effettuato a distanza di tempo.
Allo stesso modo deve essere valutata anche la tipologia di bene che viene apportato.
In caso di partecipazioni, il conferimento è sicuramente la scelta migliore, in quanto consente la capitalizzazione della società, ed alla verifica di determinate condizioni, ex art. 177, co 2 o art. 175 del TUIR (a seconda dei casi) è possibile beneficiare della disciplina di favore del conferimento a “realizzo controllato“.
Allo stesso modo in caso di beni immobili è opportuno valutare il conferimento ovvero l’acquisto dell’immobile da parte della società, con i relativi riflessi ai fini delle imposte indirette (in particolare l’imposta di registro al 9%).
In conclusione, la holding presenta riflessi fiscali e di gestione importanti che devono essere attentamente valutati ai fini delle diverse modalità di apporto che hanno a disposizione i soci. Per questo motivo è opportuno farsi assistere, in questa fase valutativa, da un dottore Commercialista esperto.
Per approfondire: “Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato“.
Gruppo societario e contributi previdenziali INPS
L’ultimo paragrafo per approfondire un aspetto che interessa molti imprenditori, ovvero, i contributi previdenziali dovuti su società commerciali o artigianali. In queste società l’imprenditore (socio amministratore) può essere chiamato a versare una doppia contribuzione previdenziale, ovvero:
La gestione separata sul compenso amministratore percepito;
La gestione artigiani e commercianti sul reddito imponibile della società.
Attraverso la costituzione di un gruppo di società viene a mancare il presupposto legato alla contribuzione sul reddito imponibile della società, ovvero che l’amministratore sia anche socio e svolga attività prevalente per la società.
Qualora, infatti, la società operativa sia controllata da altra società, viene a mancare il presupposto legato alla partecipazione detenuta direttamente dalla persone fisica (imprenditore).
Per questo motivo la costituzione di un gruppo societario può essere valutata anche per ottimizzare questo aspetto e valutare per quali società versare i contributi previdenziali.
Quando ci si trova di fronte a partecipazioni detenute da società, infatti, non essendoci più coesistenza della figura del socio con quella dell’amministratore della società operativa, l’INPS non può richiedere il versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti.
Val bene la pena di non prendere questa indicazione come valida in assoluto, ma piuttosto di valutarla attentamente come possibilità, in relazione alle esigenze di impresa ed anche personali dell’imprenditore.
Consigli e conclusionisulla creazione di un gruppo societario
Stante quanto detto sinora è possibile trasferire nella Holding gli introiti derivanti dalle società operative. Questo senza grossi esborsi di imposte. Con questo metodo è possibile avere a disposizione flussi finanziari detassati per effettuare altri investimenti. Si tratta di un elemento molto importante che ogni imprenditore dovrebbe avere bene a mente.
E’ vero che le holding pagano relativa poca imposizione sui proventi derivanti dalle attività operative, ma è altrettanto vero che questo può avvenire solo in caso di reinvestimento. Nel momento in cui, invece, questi flussi finanziari dovessero tornare nelle mani dei soci, quindi costituire ulteriori dividendi, la tassazione tornerebbe piena. Ed anzi, quella piccola percentuale di tassazione che grava sulle società holding diverrebbe un eccesso di tassazione rispetto alla tassazione ordinaria.
Per questo motivo la holding non è sempre la soluzione più conveniente. Dipende tutto dalla capacità di reinvestire i capitali che l’imprenditore vuole effettuare. Tuttavia, se sei spaventato dalla possibilità di far fuoriuscire i guadagni dalla tua società, puoi leggere questo articolo che ho scritto sull’argomento: “Prelevare i guadagni da una società: come farlo al meglio“.
Questa è sicuramente la migliore struttura giuridica da mettere in piedi e organizzare in maniera efficiente le aziende di medio grandi dimensioni. Tanto più è complessa la struttura delle aziende in gioco, tanto è più vantaggiosa questa struttura.
Pianificazione fiscale e consulenza online
Se questo articolo è stato di interesse sicuramente si avrà bisogno di capire meglio se anche nel caso specifico operare con una holding di partecipazioni può essere utile.
Si tenga presente che ogni attività ed ogni impresa che opera in un settore può avere caratteristiche diverse che ne possono influenzare la gestione. Si tratta di elementi che possono spingere o meno verso un modello di gestione caratterizzato dalla presenza di una holding a capo del gruppo.
Se cerchi un professionista in grado di assisterti e valutare la situazione personale per individuare la più corretta soluzione applicabile al caso, contattami!
Di seguito il link alla pagina dedicata al form di contatto. Basterà descrivere in dettaglio la situazione personale e per ricevere in breve tempo un preventivo.
Delega fiscale 2023: cosa cambia, Il testo è prossimo all’approvazione. Sarà estesa la cedolare secca, le tasse si potranno pagare anche con un rid. Si valuta la cancellazione del superbollo.
“Sono molto soddisfatta dell’approvazione in via definitiva in Parlamento della delega fiscale. Una riforma strutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l’Italia aspettava da cinquant’anni. Meno tasse su famiglie e imprese, un fisco più giusto e più equo, più soldi in busta paga e tasse più basse per chi assume e investe in Italia, procedimenti più semplici e veloci. Sono alcuni dei principi di un provvedimento storico che rivoluzionerà il rapporto tra Fisco, cittadini e imprese e che il Governo lavorerà per attuare concretamente con i decreti attuativi. Un impegno preso con i cittadini che oggi abbiamo onorato, nell’interesse dell’Italia.“
Queste le parole del premier Giorgia Meloni sulla delega, alle quali sono seguite una serie di polemiche sulla introduzione del prelievo forzoso dal conto corrente.
Oggi, chi vuol effettuare il pignoramento del conto corrente non può ancora conoscere il saldo del conto corrente e non lo può conoscere fino a quando non riceverà la comunicazione della stessa banca se il pignoramento è andato a buon fine o meno. Il creditore compresa Agenzia delle Entrate non ha accesso a informazioni relative al saldo del conto corrente.
I Chiarimenti
Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha assicurato che non è in arrivo nessun prelievo forzoso dei conti correnti. Non si tratterebbe pertanto di un prelievo forzoso ma di un’accelerazione di un procedimento già previsto dalle norme del Codice civile.
Ha dichiarato il viceministro Leo: “Nel momento in cui un contribuente è un evasore quando non è stata pagata l’imposta e il giudice lo ha accertato, oppure quando il contribuente non ha fatto ricorso, in questo caso l’Agenzia delle Entrate/Riscossione chiede attraverso procedure informatiche alla banca di fare eseguire il pignoramento presso terzi.
Cosa che già esiste. Ora il procedimento viene accelerato perché attraverso le procedure informatiche si può sapere subito se il contribuente ha i soldi“.
La modifica del Governo ha l’obiettivo di consentire al fisco di conoscere il saldaconto in modo da evitare l’avvio di procedure di pignoramento che si rilevano poi infruttuose mantenendo tutte le forme di tutela previste a favore del debitore.
Nessun colpo di scena alla Camera: Compatta ed unita la maggioranza di governo, è arrivato il via libera definitivo alla delega fiscale.
Il provvedimento passa con 184 voti e 85 contrari. Restano da sciogliere i nodi su nuova Irpef e tredicesime, che verranno riformate ma non si sa ancora di preciso in quali termini.
Parola definitiva ai decreti attuativi, presumibilmente in autunno.
Le novità principali riguardano la cedolare secca Ires e Irap, Superbollo, condoni e pignoramenti, il bollino blu, le tredicesime e l’acconto Irpef a rate. Definitivamente smentita la tassa patrimoniale dal Governo.
In sintesi, cosa cambia con l’approvazione della delega fiscale.
Il passaggio dalle 4 alle tre aliquote si sa da tempo. Ma neppure con il via libera di oggi si scioglie il nodo sulle due ipotesi in ballo: solo con i decreti attuativi si saprà quale strada è intenzionato a percorrere il Governo. Arriveranno non prima dell’autunno, quando saranno più chiari i margini della manovra finanziaria di dicembre. La riforma, nella migliore delle ipotesi, sarà operativa da inizio 2024.
Partendo dal presupposto che l’esecutivo punta a una flat tax del 15% su tutti i redditi entro fine legislatura, ecco le alternative in ballo:
un sistema con aliquota al 23% fino a 15mila euro, al 27% da 15mila e 50mila euro e 43% oltre i 50mila;
oppure un’imposta al 23% fino a 28mila euro, 33% fra 28 e 55mila e 43% oltre i 55mila.
Anche per le tredicesime la direzione presa si saprà solo con i decreti attuativi. Saranno ridotte le imposte che gravano su questa mensilità e sui premi di produttività. Bisogna vedere a quanto ammonterà il taglio degli oneri fiscali. Si è parlato di un’aliquota al 15%, ma conferme al momento non ce ne sono.
Arriva il concordato preventivo biennale per le partite Iva e le Pmi. In pratica il fisco calcolerà quanto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi per i due anni successivi: chi accetta non avrà contestazioni sull’Irpef e avrà certezza su quanto deve pagare. Va invece versata l’Iva.
Accanto all’aliquota ordinaria (24%), si prevedono due regimi di vantaggio complementari: il primo la riduce alle imprese che impiegano risorse in investimenti, nuove assunzioni o partecipazione dei dipendenti agli utili; le imprese che non beneficiano della riduzione possono fruire di eventuali incentivi fiscali in forma di superammortamento.
Verranno tolte le sanzioni penali tributarie, in particolare quelle connesse alla dichiarazione infedele, per i contribuenti aderenti all’adempimento collaborativo che hanno avuto “comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente” i rischi fiscali. (Vedi anche rating di Legalità)
Sempre nella ‘cooperative compliance’ (su cui la delega punta a ridurre le soglie di accesso, ora ad 1 miliardo di euro), si escludono le sanzioni amministrative e si riducono i termini di decadenza per l’accertamento ai contribuenti il cui sistema di gestione del rischio certificato da professionisti qualificati. Il regime di adempimento collaborativo, con i relativi effetti premiali, viene esteso anche ai paperoni che portano la residenza in Italia.
Le tasse potranno essere pagate anche tramite addebito diretto sul conto bancario o altro strumento di pagamento elettronico. Arriva anche la possibilità di rateizzare acconti e saldi Irpef per autonomi e imprenditori individuali.
Si valuta il superamento (quindi la cancellazione) del superbollo sulle auto con potenza superiore a 185 chilowatt. Una misura che sarebbe introdotta nell’ambito della razionalizzazione dei micro tributi, ma che dovrebbe avvenire a saldo zero per la finanza pubblica.
Previsto anche l’addio all’Irap, sia pure graduale. Ma con due condizioni: non ci saranno aggravi per le imprese anche se le regioni manterranno l’attuale gettito. Si partirà con le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Ogni Comune potrà decidere autonomamente le modalità e i criteri delle cosiddette “rottamazioni”. Potranno anche introdurre tributi nuovi e, in ogni caso, la delega prevede ampi margini di manovra nell’attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.
Sia le multe che le imposte locali potranno essere pagate con Rid o Carta di credito. Stop anche all’automatismo sul pignoramento delle cifre sui conti correnti da parte degli agenti della riscossione. Inoltre l’Imu sarà calcolata direttamente dagli enti locali e la cifra comunicata al cittadino.
La riforma punta a rivedere i rapporti tra lo Stato e chi ha pendenze col Fisco, nell’ottica di ridurre le ostilità ma con rassicurazioni sulla lotta all’evasione. Ci saranno, così, più premi per i contribuenti virtuosi, meno verifiche per chi collabora con lo stop a una serie di sanzioni per le aziende. In particolare saranno escluse dalle sanzioni le aziende che comunicano in anticipo e in maniera esauriente i possibili rischi fiscali certificati da professionisti accreditati.
L’imposta municipale propria (Imu) sarà calcolata direttamente dagli enti locali e la cifra comunicata al cittadino. Anche questa imposta potrà essere pagata tramite Rid e Carta di credito: in questo modo i soldi saranno prelevati automaticamente senza rischio di dimenticanze da parte dei contribuenti.
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