il ruolo strategico dell’IoV nella Blockchain

il ruolo strategico dell’IoV nella Blockchain

Il nostro ufficio come per altro molti altri in Italia. Ormai siamo sempre più attenti all’Internet of  Value, infatti la ricca serie di casi e di esperienze di cui ci occupiamo. Segnalano un rapporto sempre più stretto tra Internet dei Valori e Blockchain.

Spesso ci domandiamo come, la Blockchain delle Imprese e dei Professionisti. Possa prepararci alla nuova “Internet” quella del Valore Aggiunto, il valore di riferimento per la stabilità oppure della Crescita.

In strettissima correlazione la Blockchain interfaccia le attività d’impresa con quelle dei Professionisti che orbitano intorno al mondo del lavoro;

Possiamo sicuramente confermare che la Blockchain sta assumendo un ruolo sempre più importante nel mondo del business. Sia quello finanziario dei servizi che in quello del manifatturiero in particolare.

Il merito va anche al rapporto sempre più stretto tra la tecnologia di gestione dei Big Data e gli sviluppi dell’Internet of Value.

Grazie all’intuizione e alla lungimiranza di alcune imprese tra le quali le startup ovvero di molti professionisti. Si è compreso il valore di sviluppo e di crescita. Del proprio core business che “Internet del Valore” poteva cogliere nel momento in cui ai contenuti per servizi o di prodotti. Posti in internet veniva associata e garantita una specifica identità del fornitore del produttore, del titolare dello studio professionale o di un artista.

Sul tema la Blockchain sta dimostrando la sua vocazione a nuove soluzioni sempre più accessibili e affidabili.

Proprio per dare evidenza e cercare di rendere la portata di questa prospettiva anche il nostro Studio promuove la sostenibilità dell’attività con la Blockchain per. Imprese/Professionisti, come tanti altri studi all’avanguardia dedichiamo un intero settore interno al rapporto tra “Blockchain e Internet of Value”

Ma e soprattutto dedichiamo tanto spazio e tanta attenzione alle soluzioni che si riferiscono a progetti aziendali ovvero  artistici o professionali basati sulle nuove tecnologie; Per supportare il valore del proprio core business, che si può generare solo con l’impiego massivo delle nuove tecnologie.

L’IoV (Internet of Value)

È certamente un tema stimolante permeato di strategia che può essere applicato e sfruttato da tutti, ma solo nel momento in cui si ha una visione di insieme delle prospettive legate alla Blockchain.

Ed è proprio su questi nuovi e stimolanti temi, che si concentra l’attività dei commercialisti ed anche del nostro Studio.

L’impegno è dedicato alle imprese in generale interessate al mondo del business ivi compresi i Professionisti, siamo tutti chiamati a mettere a disposizione indicazioni, stimoli, idee, strumenti e quella serie di esperienze individuali per capire come e quando la Blockchain può portare valore alla vostra impresa, quando e come occorre prepararsi od attuare i correttivi necessari per per l’ufficio Professionale.

 

In questa fase verte il nostro studio il quale concentra la sua attività per dedicarla all’Internet of Value con esempi di soluzioni e applicazioni possibili; Blockchain e Intelligenza Artificiale, Blockchain e Big Data, conduciamo il nostro impegno in approfondimenti dedicati ai mercati come il manifatturiero, l’ industria 4.0, fashion, agrifood, trasporti e logistica, energia, farmaceutico, finance, media e tutti gli altri.

Siamo convinti, che tutti possono accedere liberamente al sostenibile sviluppo della Blockchain, unito alla fidelizzazione della clientela.

Vero ed unico mostro, cerbero di tutte le attività. È possibile richiedere maggiori informazioni o dettagli anche per esigenze specifiche in maniera anonima e gratuita semplicemente compilando il form che segue:

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il ruolo strategico dell’IoV nella Blockchain

Pagina web a norma

Pagina web a norma

Avere una pagina web oggi è cosa comune.

Molto spesso purtroppo ci ritroviamo di fronte a pagine web che mancano dei requisiti legali per poter essere online.

Vediamoli allora; Quali sono i requisiti richiesti dalla legge per poter avere una pagina web a norma.

Dato che vi sono molti requisiti, molti di questi hanno bisogno di ulteriori spiegazioni, ci limiteremo in questa sede ad effettuare una panoramica generale di quali sono quelli più importanti richiesti della legge, per poi addentrarci in profondità in altre sedi.

Indicare le generalità del titolare

Come per ogni altra attività, anche la pagina internet dovrà indicare le generalità del titolare della stessa. In base alla nuova formula dell’articolo 2250 Codice Civile, se il titolare di una pagina web è una Società questa dovrà pubblicare nella pagina i seguenti elementi:

  • Ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA;
  • Posta elettronica certificata (PEC);
  • Ufficio del Registro dove si è iscritti;
  • Numero Repertorio economico amministrativo (Rea);
  • Eventuale liquidazione in seguito a scioglimento;
  • Eventuale stato Unipersonale della Società, ossia se vi è un unico socio;
  • Società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.), ossia se vi è un gruppo di società.
  • Se la Società è una Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) dovrà indicare anche il capitale sociale.

Nel caso in cui invece il titolare della pagina web sia un soggetto autonomo ditta individuale con Partita Iva, si applicherà l’art. 2199 c.c., e si dovrà indicare:

  • La stessa Partita Iva e Codice Fiscale;
  • Numero registro imprese presso il quale è iscritto.

Nel caso, infine, in cui il titolare sia un’Associazione o un Ente del terzo settore, si dovrà indicare l’eventuale Partita Iva e il nome per esteso dell’Associazione o dell’Ente.

E’ molto importante indicare quanto previsto dalla legge, in quanto le sanzioni vanno da 100 € a 10.000 € per omessa comunicazione.

Le note di cui sopra non rappresentano una consulenza specifica, ma lo stato attuale della norma, per eventuale approfondimento gratuito via internet potrete usare la form di contatto che segue.

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ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;

ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;

L’ECA é contenuta in migliaia di avvisi di accertamento nonostante abrogata, i comuni continuano a riscuoterla a mezzo ruoli contenenti importi relativi alla locuzione “addizionale ex Eca”. 

La ex Tarsu rinominata TARI dal 2013 fa nutrire forti dubbi sul fondamento della pretesa per gli abituali rilievi che ne compromettono l’efficacia.

Cos’è L’ECA

ECA è la sigla degli ex “Enti comunali di assistenza”, istituiti con la legge n. 837 del 3 giugno 1937 in sostituzione delle preesistenti “Congregazioni di carità”. Gli enti ECA furono soppressi di fatto già nel 1978, con il passaggio delle funzioni assistenziali e sanitarie alle Regioni.

La storia dell’ECA

L’addizionale  fu istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la L. n° 614 del 1938, nella misura del 2% sui tributi erariali. Dopo la soppressione degli ECA, l’addizionale nel frattempo elevata sino al 10 % infatti è stata devoluta dalla legge n° 549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni, i quali potevano riscuoterla sul prelievo della tassa sui rifiuti.

Federalismo Impositivo

Il Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite concessionario e ruolo, in questi termini hanno continuato le disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L. 549/1995 e il D.M. delle Finanze del 2 maggio 1996.

Con il D.Lgs. n. 446 del 1997 il legislatore attribuì ai Comuni una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula della riscossione diretta, che consente agli enti comunali di procedere in autonomia.

Stabilito che l’addizionale è consentito riscuoterla tramite il Concessionario (ex Esattorie) e ruolo (titolo esecutivo), ci si domanda se l’addizionale ECA sia dovuta anche per quei Comuni che procedono direttamente all’accertamento e riscossione dei tributi locali come il caso di Salerno. A giudicare dalla scomparsa dell’addizionale dal calcolo sembra proprio scomparsa definitivamente.

Tutto è possibile

Intanto sono intervenuti anche autorevoli pareri, fino alla Corte dei conti (cfr Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 146/2009/PAR del 24 aprile 2009 e nr 274/2011 della sezione regionale di controllo della Campania) che ne stabiliscono la non applicabilità dell’addizionale ECA.

Stante ciò, in base a quale legge e regolamento il Comune di Salerno continuava ad applicare tale addizionale nonostante la sua intervenuta abrogazione con la gestione diretta del servizio di riscossione omettendo di emettere il ruolo presupposto fondamentale per la sua riscossione.

Più nel profondo della sua inapplicabilità

Non è da escludere, altresì, la presumibile violazione costituzionale posta in essere dallo stesso Comune in quanto la reiterata applicazione dell’addizionale ex ECA senza alcuna altra specificazione, di per sé vìola l’art. 53 della Costituzione perché il prelievo addizionale non è correlato ad alcun servizio.

Mai fidarsi degli addebiti alla cieca

Non indirizzandosi a finanziare direttamente alcunché, ovvero supportare alcuna spesa comunale, il criptico prelievo quando presente in dettaglio, assume i chiari tratti dell’imposta più che della tassa, violando apertamente il principio costituzionale della capacità contributiva di ciascuno.

Per ricevere maggiori dettagli e spiegazioni sulle voci di addebito indicati nelle richieste di pagamento ricevute, potete fare riferimento al form che segue.

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ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;