Revocabili i revisori; Ma non i sindaci nelle SrL

Revocabili i revisori; Ma non i sindaci nelle SrL

Il raddoppio dei parametri per la nomina del revisore rende revocabili quelli nominati in società per le quali i parametri al confronto si pongano al di sotto dei nuovi limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo o del revisore unico.

Sono i principali effetti delle novellato art. 2477 del codice civile, con emendamento introdotto dal decreto legge c.d. sblocca cantieri (art. 2 bis), rispetto alle disposizioni in vigore dal 16 marzo, a seguito della vigenza della parte societaria del codice della crisi.

I nuovi limiti lasciano inalterati i termini per la nomina.

Come noto, l’articolo 2477 codice civile. È stato modificato dal d.lgs. n. 13/2019 recante il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In pratica, entro il prossimo 15 dicembre le srl che nei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018 avessero superato anche solo uno dei seguenti parametri:

1) Totale attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro;

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro;

3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 10 unità;

Erano tenute alla nomina di un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale con annesse funzioni di revisione legale) o un revisore Legale.

Ebbene, ora in pratica, l’obbligo di tale nomina scatterà quando, nei due bilanci in commento, la società superi uno dei seguenti nuovi parametri:

1) Totale attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro;

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro;

3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità;

È sufficiente quindi superare uno su tre per due esercizi consecutivi per essere onerati alla nomina; Il termine per nominare l’organo di controllo resta quello del 15 dicembre 2019.

Per contro la naturale cessazione dell’incarico si avrà quando i parametri non sono superati per tre anni consecutivi.

I revisori già nominati ?

Essendo le soglie, in via di superamento vigenti dallo scorso 16 marzo, molte srl potrebbero aver utilizzato l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2018 di norma da tenersi nei mesi di aprile o maggio per nominare il revisore esterno.

In tal senso, peraltro, consigliavano anche alcune conservatorie dei registri delle imprese.

Ma dette nomine, possono essere revocate dalla stessa assemblea di nomina, in quelle società che superavano i vecchi parametri ma risultano al di sotto dei nuovi.

Per le società che abbiano provveduto alla nomina del revisore legale, tale possibilità appare espressamente prevista dalla legge . L’art. 4 del dm. 261/2012 infatti, ritiene (alla lett. 1), giusta causa di revoca del revisore «la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge».

Ed è questa l’espressa fattispecie generale, dato che con i nuovi parametri per molte società potrebbero essere venuti meno i presupposti che hanno determinato l’obbligo di nomina.

Più complessa appare la possibilità di revocare il sindaco unico o il collegio sindacale.

In questi casi, infatti, la revoca ai sensi dell’art. 2400 codice civile da parte dell’assemblea, dovrà essere approvata con decreto del tribunale, di norma la giurisprudenza riconosce la giusta causa in negligenze del sindaco (Trib. Milano 11/7/86 Trib. Napoli 16/3/89) o in situazioni di salute personali, più che il mero venir meno dell’obbligo di legge.

In ogni caso la revoca del sindaco dall’ufficio diverrebbe operativa solo alla data del decreto del tribunale di autorizzazione o nulla osta alla esecuzione della relativa delibera dell’assemblea.


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Revocabili i revisori; Ma non i sindaci nelle SrL

Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl

Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl ancora nuovi limiti

Sindaco e Revisione Legale dei Conti, nelle SrL.

Con questo titolo ad aprile abbiamo già parlato dell’attenzione governativa sulla governance delle società.-

Sembra che la governance delle società private sia una vera e propria spina nel fianco anche di questo Governo. Infatti; di recente è nuovamente all’opera con la Legge 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2019 n. 140, per la conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), il quale ha ridefinito i limiti per la nomina dell’organo di controllo e del revisore nelle Srl.

Ricordiamo che l’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, aveva già riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 Codice Civile, il quale quindi, prevedeva che la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, fosse obbligatoria se la società a responsabilità limitata:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore veniva meno se, per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei tre nuovi limiti. Notiamo che per due esercizi consecutivi si entra nei regimi di controllo per uscirne necessitano tre esercizi.

Orbene !

Con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, per il naturale tramite della Legge 55/2019, il legislatore rivede quei limiti che rendono obbligatorie le nomine.

Mentre sono confermate le prime due ipotesi:

– obbligo di redazione del bilancio consolidato

– controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti

Le soglie relative alla terza condizione risultano raddoppiate. Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Obbligo nomina organo di controllo a confronto
Parametri Ante modifiche D.Lgs. 14/2019 abrogato Post L. 55/2019 in vigore
2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti 2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale 4.400.000 2.000.000 4.000.000
Ricavi conto economico 8.800.000 2.000.000 4.000.000
Media dipendenti occupati nell’esercizio 50 unità 10 unità 20 unità

Siamo quindi concordi che l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

Evidentemente, con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018. Immediatamente quindi.

Le Srl le quali; Superati i limiti precedenti, abbiano provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore, dopo le modifiche della Legge 55/2019, adesso si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla nomina, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.

Però;

  • mentre per il revisore è sufficiente la sola delibera assembleare, atteso che, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”,
  • in caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, l’articolo 2400 cod. civ. prevede che “I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”. Il Ministero della Giustizia, con la nota n. 4865/2015, allegata alla circolare MiSE 6100/2015, ritiene imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; di parere opposto, invece, il Notariato, con lo Studio n. 1129/2014/I, ritiene bastevole la delibera dei soci nella quale è, e deve essere esplicitata la giusta causa.

Il  buon senso inoltre; Impone a tutti i sindaci o revisori legali nominati di recente, circostanza che ci coinvolge direttamente.

A valutare l’abbandono della carica a seguito della novella del Legislatore.

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Nomina organo di controllo e revisore legale nelle Srl ancora nuovi limiti