Crisi d’impresa e finanza comportamentale

Crisi d’impresa e finanza comportamentale

Crisi d’impresa e finanza comportamentale

Parlando di crisi aziendale, alcuni imprenditori sono convinti di poter affrontare meglio di chiunque altro i problemi finanziari della loro azienda, e che quindi, tirano avanti fino a quando riescono.

Poi quando sono disperati.  Non li vedi più.

Ma li senti per studi legali e tribunali che diffamano il professionista o il direttore della banca che li ha seguiti sino al conclamare della crisi aziendale.

C’è del vero nel senso che :

  • L’imprenditore il quale, se pur ha gestito sino alla crisi la sua impresa, deve restare utile riferimento per le attività correttive successive. È vero quindi, che nessuno meglio di lui conosce le cause della crisi e le modalità migliori per l’applicazione dei correttivi.
  • Molti analisti d’impresa o pseudo consulenti aziendali, purtroppo dobbiamo segnare anche qualche caso tra i colleghi iscritti, non perdono tempo con i problemi delle attività, e “concedono” quello che il debitore pressato oberato ma tenace nei suoi errori schiavo della sua malsana finanza comportamentale; Si vuol sentire dire. Basta che paga.

La gestione della crisi e la sua soluzione, non possono prescindere dal pensiero dell’imprenditore ed è per questo che il lavoro Professionale per la soluzione di qualsiasi crisi aziendale viene svolto con l’imprenditore, non per lui. L’unica che dovrà beneficiare del lavoro del consulente per la stesura di un piano di ristrutturazione o di rilancio, è l’impresa nel suo complesso produttivo. Non per singolo bene od elemento.

Possiamo affiancare l’imprenditore anche in maniera totalmente confidenziale e riservata per; L’accesso a tutti i documenti dell’azienda, ai dati che servono per preparare la strategia di risanamento, controllare sul campo i risultati del piano di riorganizzazione aziendale pre concordato.

Nei progetti per il risanamento della impresa se pur: analizziamo dati finanziari e suggeriamo strategie, individuiamo soluzioni commerciali e tecniche, in estrema sintesi lavoriamo per raggiungere gli obiettivi che abbiamo concordato e sottoscritto, ma.

Non prendiamo mai, il controllo dell’azienda.

È l’imprenditore che firma gli accordi raggiunti, lui che dispone il pagamento o gli incassi concordati con i creditori/debitori. Solo l’imprenditore quindi, decide e provvede.

Il nostro compito è rendere agevole all’imprenditore la ricerca degli elementi della crisi d’impresa, ma soprattutto le sue soluzioni.

Preparare il piano di ristrutturazione aziendale.

Nel piano di una crisi aziendale, il contributo dell’imprenditore per riorganizzare o rilanciare l’azienda è fondamentale.

Tuttavia l’imprenditore non potrà farcela con le sue sole forze, anche se tutto è facile e comprensibile sulla carta.

Infatti la “passione” per il suo lavoro che accompagna qualsiasi imprenditore durante le sue attività quotidiane, rischia di mettere a repentaglio tutta l’attività anti crisi, come già ha fatto con il cagionare la stessa.

Ad esempio se pur programmato un rientro, ma un creditore scaltro, saprebbe quali pressioni esercitare conoscendo il debitore per ferire il suo orgoglio e casomai farsi preferire nei pagamenti od addirittura essere saldato, mentre altri creditori non ricevono nulla. Le conseguenze devastanti sull’intero piano di ristrutturazione aziendale. Scaturiscono anche da queste attività che scatenano altri creditori verso il tribunale i quali si sentono giustamente discriminati dal debitore. Per questo per la soluzione della crisi aziendale bisogna modificare la finanza comportamentale dell’intera azienda.

La crisi aziendale,

Come qualsiasi patologia, va affrontata alla radice, un imprenditore a capo di un’azienda in crisi, se avesse avuto le facoltà per risolvere la crisi della propria impresa, avrebbe già posto i giusti correttivi, a presidio della stessa, senza rischiare il tracollo anche finanziario.

Quando si è sotto pressione, si è preoccupati per il futuro della propria azienda e il destino appare incerto, non si riesce ad affrontare nessun aspetto della situazione di crisi con lucidità, infatti molti, in palese confusione amministrativa comportamentale, pensano ancora di avere tutto sotto controllo. Non danno spazio ne fiducia naturalmente non ne ricevono.

Il nostro compito è quello di evitare che la pressione possa annebbiare il giudizio dell’imprenditore e portarlo a commettere errori che possono essere irreversibili e nefasti per l’azienda.

Come scegliere il professionista giusto per la soluzione della crisi o per la ristrutturazione aziendale.

Spesso si sente;

È successo perché ha deciso di fare da solo, oppure perché si è fidato dei consulenti e continua elencando avvocati commercialisti notai e qualche medico del lavoro o delegato della sicurezza.

La verità è che ci si affida al professionista sbagliato.

Nessuno meglio del Commercialista se iscritto in Albo Professionale; Meglio se Ragioniere Commercialista; Meglio ancora se figlio e nipote di precedenti commercialisti. Uno così ad esempio ha vissuto le differenti crisi d’azienda di ben tre epoche giuridiche sino alla recente riforma culminata nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), è stato pubblicato in GU del 14.02.2019 n. 38 – Suppl. Ordinario n. 6.

Come sappiamo il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

  • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
  • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Naturalmente i Ragionieri hanno ricevuto una formazione in amministrazione d’azienda specifica, per cinque anni fino al diploma, sui fondamenti contabili e di computo, sulla merceologia, sulla pratica e diritto commerciale; Che altri, ad esempio i laureati; Non hanno.

Il Commercialista, tra i sui compiti istituzionali

Annovera quello di intercedere con il fisco ed evitare di incorrere nel rischio che l’Agenzia delle Entrate riceva segnalazioni mirate per le imprese, il Commercialista si occupa di difendere l’azienda e di razionalizzare o meglio, organizzare i sistemi di controllo preventivo. Dall’antitrust all’antiterrorismo, dagli adempimenti di natura civile e fiscale, a quelli in materia di salute, sicurezza, ambiente ecc. Oltre a sistemare i conti, o quello di controllare i margini di guadagno di analizzare il bilancio per intervenire ove e se necessario. A tutto ciò va aggiunta la carica di esperienze personali e dei risultati già dimostrati sul campo dal professionista incaricato.

Ecco perché è il Commercialista è il professionista più adatto a gestire i debiti aziendali e creare la struttura finanziaria più adatta al modello di core business.

Ha conoscenze adeguate sia giuridico-amministrative che fiscali è pratico della materia e naturale interlocutore con il tribunale dell’Esecuzione, sa bene come evitarlo quando non necessario.

ABC del piano di ristrutturazione aziendale.

È sicuramente la consapevolezza dell’imprenditore, la base solida e fruttifera su cui costruire la nuova impresa.

Se l’imprenditore non si convince di gestire una impresa in difficoltà, di cui non sa nulla, sa e conosce solo gli effetti, la sua esperienza lo convince che il tracollo è sicuro, se non si pone un rimedio alle difficoltà. Che non riesce a trovare e risolvere.

Non è possibile iniziare con possibilità di successo un percorso di organizzazione aziendale. Se non richiesto da un imprenditore convinto.

Una volta consapevole e tecnicamente affiancato, sarà in grado di realizzare un piano di ristrutturazione aziendale che guidi le azioni. Sarà precisamente definito un budget per sostenere i costi di ristrutturazione e le fonti di reperimento.

La scelta dell’interlocutore il Professionista che affianca l’imprenditore è una figura chiave, motivo principale per il quale molte proposte di transazione restano lettera morta. L’interlocutore oltre a essere capace e professionalmente elevato deve saper anche ricostruire processi produttivi ed attività, oltre e racchiudere in se doti solutive e di valido mediatore.

Esiste un modo per evitare questi problemi ed è quello di preparare un piano di ristrutturazione del debito aziendale a partire dall’analisi preliminare, seguendo l’andamento del mercato applicando i dovuti correttivi territoriali.

Finanza comportamentale e piano di ristrutturazione

Sono numerosi i principi per la pianificazione strategica aziendale necessari a tirar fuori l’azienda dalla situazione di crisi. Sarà proprio la finanza comportamentale ad essere analizzata e migliorata.

  1. Concentrazione di energie e risorse sulla parte produttiva dell’azienda,
  2. Revisione dei rami d’azienda in perdita e liquidazione eventuali beni non più funzionali.
  3. Revisione linee di credito, delle modalità di finanziamento e di gestione della liquidità aziendale.
  4. Conversione tipologie di credito in altre meno costose, prestando attenzione alle insidie riservate dai terzi creditori verso le operazioni di consolidamento debiti. Il piano di ristrutturazione aziendale include sempre un dettagliato budget finanziario previsionale.
  5. Negoziazione nuovi accordi con le banche, le finanziarie ed i fornitori in modo da ottenere tempo per pagare o anche dei grossi sconti sugli importi da restituire o sugli interessi da pagare.

Le somme risparmiate permettono, in concomitanza con gli altri interventi, di riequilibrare la struttura finanziaria dell’azienda e convertire il ciclo di cassa a sostenibile.

L’obiettivo finale è neutralizzare il rischio sul patrimonio,

In una situazione di crisi aziendale l’imprenditore cosciente che il suo comportamento finanziario ed amministrativo è dannoso per la sua impresa deve:

  1. Abbandonare idee persecutorie o di vendetta, edonismo e manie di onnipresenza.
  2. Essere ottimista.Ritrovare lo slancio iniziale di quando l’azienda nacque.
  3. Sviluppare senso cinico e concreto. L’azienda non si fa con il cuore, secondo il nostro Codice l’impresa nasce per produrre il reddito, per guadagnare e crescere.

Per essere sicuri di non sbagliare

Basta seguire passo a passo le direttive. Si è già sulla strada giusta.

Che le regole siano, poche e chiare, che vi sia molto contatto con il professionista scelto, il quale si dimostri da subito disponibile ed interessato al caso, ai documenti propedeutici alle persone ed alle strutture coinvolte.

Per informazioni mirate alle proprie esigenze c’è bisogno di entrare nel dettaglio dello specifico core Business in crisi per comprendere ciò che serve, per capire come e dove intervenire.

Il percorso con l’imprenditore, per la redazione del piano di ristrutturazione aziendale, il quale vuole salvare la sua azienda si articola in pochi e precisi punti:

  • analisi preliminare,
  • raccolta materiali necessari,
  • stato di salute dell’azienda,
  • conseguenze della persistenza operativa,
  • proposte e correttivi,
  • piano di ristrutturazione, budget finanziario previsionale.

La redazione definitiva del piano di ristrutturazione e rilancio di un’azienda in crisi, si baserà su un’approfondita analisi e conoscenza dell’azienda, in particolare occorre avere ben presente:

  • l’assetto istituzionale e la struttura organizzativa dell’azienda;
  • l’adeguatezza dell’impianto contabile;
  • l’efficienza e la tipologia delle procedure di controllo adottate;
  • le caratteristiche dei prodotti/servizi e del mercato di riferimento;
  • i cicli produttivi;
  • l’evoluzione nel tempo delle componenti patrimoniali, economiche e finanziarie aziendali (dati storici);
  • le cause le circostanze lo stato della crisi.

Senza invadere nei rapporti esistenti o addirittura incrinarli, potremo definire e analizzare le linee di credito, la clientela ed il fatturato, approvvigionamenti e spese i rapporti con i fornitori, analisi dei flussi finanziari e rapporti con le banche. Faremo di tutto per salvare il core business.

Siamo lo specifico staff tecnico, utile riferimento utilizzato per liberare l’azienda dai debiti e dai creditori spesso un poco troppo arroganti, a partire proprio da quelli di prima valutazione.

È possibile saperne di più e richiedere GRATUITAMENTE la prima valutazione, per la Consulenza Strategica al Piano di Ristrutturazione Aziendale in sigla “Pi.R.A.” by Incista Spa.


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Crisi d’impresa e finanza comportamentale

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

E’ disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, il servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

In alternativa si può versare tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici utilizzando i codici istituiti con la risoluzione n. 42E del 09/04/2019 riportata più sotto in estratto.

In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato.
Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile di quest’anno, che ha istituito gli specifici codici tributo.

Scadenza imposta di bollo fattura elettronica

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018, che ha Modificato il DM 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. (19A00047) (GU Serie Generale n.5 del 07-01-2019)

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, il pagamento deve essere effettuato entro il 23 aprile, tenuto conto che il giorno 20 aprile è sabato e dei successivi giorni festivi.

RISOLUZIONE N. 42/E Divisione Servizi, 9 aprile 2019

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e“F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.”

La suddetta disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Tanto premesso, fermo restando che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, per consentirne il pagamento tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), si istituiscono i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

  • 2521 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
  • 2526 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna“Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, i suddetti codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” i seguenti dati:

  • nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
  • nel campo “codice tributo/causale”, uno degli elencati codici tributo;
  • nel campo “riferimento A”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato“AAAA”.

CODICE TRIBUTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE PRIMA DEL 01/01/2019 ED ALTRI DOCUMENTI INFORMATICI

Sono utilizzati per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 i seguenti codice tributo:

  • 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
  • 2502 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- SANZIONI
  • 2503 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – INTERESSI

CONTROLLO CONTRASSEGNI TELEMATICI
Il servizio dell’ Agenzia delle Entrate consente di controllare che il contrassegno che vi interessa non sia contraffatto. Sarà sufficiente inserire i dati del contrassegno nella form seguendo il link Valori Bollati.


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Fattura Elettronica e Bollo da 2 €

Liquidazione Coop & SRL SRL-s Senza Notaio

Liquidazione Coop & SRL SRL-s Senza Notaio

Non in tutti i casi è possibile liquidare una società a responsabilità limitata o cooperativa senza l’assemblea straordinaria presieduta dal Notaio. Ma per  sapere se una  cooperativa a r.l. , al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’ art. 2484 del c.c., può nominare uno o più liquidatori senza ricorrere all’assemblea straordinaria(art. 2365) ne tantomeno al notaio( art. 2436) .

Bisogna premettere che ai sensi dell’art. 2519, le disposizioni in materia di S.r.l. e le relative modalità interpretative trovano applicazione anche alle società cooperative per le quali lo statuto sociale preveda, ovvero la legge ha imposto, il riferimento al modello s.r.l.

La delibera assembleare di nomina dei liquidatori nelle cooperative a rl, può effettivamente essere adottata senza la presenza del notaio verbalizzante.

Tuttavia tale affermazione non ha valenza generale, in quanto tutte le volte in cui lo scioglimento determini nella sostanza un mutamente del contratto societario, ritorna imprescindibile la presenza della forma pubblica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il parere che è possibile accertare alcune delle cause di scioglimento di SRL, senza ricorrere alla funzione notarile.

Ecco qual è la procedura da seguire per la messa in liquidazione di una SRL/coop. senza notaio.

Come è noto, nelle società di capitali, la fase di liquidazione è un passaggio obbligato, anche nel caso in cui non ci siano attività o passività da liquidare.

Orbene, da tempo si discuteva sulla possibilità di iscrivere presso i Registri delle Imprese, l’accertamento delle cause di scioglimento societario di cui all’art. 2484 codice civile senza l’intervento notarile.

In particolare ci si riferiva alle situazioni contemplate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) escludendosi, il n. 6 ( per deliberazione dell’assemblea).

ll MISE, con il Parere n. 94215 del 19.5.2014, ha risposto con valenza generale agli interrogativi posti dall’Ufficio del Registro delle Imprese.

Il parere ministeriale dapprima richiama i punti fermi emersi nel corso del dibattito svolto sul tema da autorevoli fonti quali il Consiglio Nazionale del Notariato e l’IRDCEC, per poi addentrarsi nelle considerazioni del caso.

Le linee generali di risoluzione della questione sono le seguenti: nei casi in cui le cause di scioglimento previste dall’art. 2484 del codice civile siano oggettive – automatiche, l’organo amministrativo potrà iscrivere detta causa al Registro delle Imprese, senza ricorrere alla verbalizzazione – controllo di legalità – notarile.

Ove invece i soci esprimano la volontà di mettere in scioglimento la società, sarà la verbalizzazione notarile a definire detta decisione.

La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale è una delle situazioni in cui è possibile ricorrere alla procedura semplificata di iscrizione al Registro delle Imprese, senza ricorrere all’atto notarile.

In questo caso, gli amministratori, eseguita la verifica della situazione contabile dalla quale risulti detta circostanza, senza indugio, devono convocare l’assemblea dei soci.

Vista la situazione contabile, si prospetterà ai soci la possibilità di:

  • ricapitalizzare la società;
  • trasformare la società.

Nel caso in cui si decida di non avvalersi di nessuna delle due possibilità, di fatto si verifica la causa di scioglimento.

L’organo amministrativo, pertanto, attesterà sotto la propria responsabilità, in apposito modulo, l’esito dell’assemblea dei soci e che, pertanto, si è verificata la causa di scioglimento prevista dal n. 4 dell’art. 2484 del codice civile.

Dopo l’iscrizione al Registro delle Imprese della causa di scioglimento, l’organo amministrativo potrà depositare il verbale d’assemblea dei soci di nomina del liquidatore/i e dei relativi poteri e dei criteri con cui dovrà svolgersi la liquidazione.

Anche questa deliberazione dell’assemblea non è soggetta a verbalizzazione notarile, dato che il relativo verbale non occorre che rivesta la forma dell’atto pubblico, ne la decisione è soggetta al controllo di legalità da parte del notaio.


Il nostro Studio propone le procedure di liquidazione semplificata con o senza nuovo liquidatore, e se del caso fornendo anche la sede della liquidazione.

Per qualsiasi dubbio o necessità ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue anche per semplici contatti.


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