Versamenti; Tassa imbarcazioni

Versamenti; Tassa imbarcazioni

Tassa sulle imbarcazioni da diporto

L’argomento nautica da diporto interessa sempre maggiori utenti, spesso sono solo i budget a disposizione a determinare la tipologia di imbarcazione da possedere.

Analizzando nello specifico i costi di esercizio di una imbarcazione non sono solo le dimensioni a stabilire i costi maggiori, anzi. Ad esempio una imbarcazione in vetroresina lunga 10 metri, dotata di due motori italiani a gasolio avrà costi di esercizio e manutenzione sicuramente minori di una barca di 7 metri con un solo motore non italiano.

Tanti cercano soluzioni di impiego per la loro imbarcazione, alternative al diporto canonico per finanziarsi e consentirsi l’unico vero svago, vivere il mare. Ricordiamo il Boat & Breakfast trattato in un precedente post.

Tornando all’argomento del post le imposte,

Esse gravano sulle imbarcazioni così come la manutenzione ordinaria, tra le imposte indirette ricordiamo l’imposta IVA e l’importanza della territorialità per l’esenzione secondo la circolare n° 43E del 29 Settembre 2011. Anche questo argomento è stato approfondito nel precedente post. Limitatamente alle attività portuali.

Diciamo subito che la tassa sulle imbarcazioni (unità da diporto) è stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, limitatamente a quelle imbarcazioni non immatricolate non iscritte al RINA.

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto ad emanare una circolare specifica riguardo le modalità per non incorrere in penalità o sanzioni, pertanto bisogna fare riferimento all’ultima circolare utile precisamente la n° 16/E del 30 Maggio 2012. Sul sito istituzionale della stessa A. d E. sono stati semplicemente aggiornati i lineamenti fondamentali della tassa sulla imbarcazioni.

Parametri di calcolo, come pagare
I possessori di unità da diporto dai 14,01 metri di lunghezza, in precedenza erano 10 mt. sono tenuti a pagare appunto la tassa annuale così come prevista dall’Art. 23 DL 69/2013.
Di seguito la tabella comparativa per determinare l’importo della tassa dovuta di seguito come pagarla, la scadenza prevista e i moduli di pagamento, considerata la vetustà dell’aggiornamento consigliamo di seguire direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quanto pesa la tassa

La tabella rappresenta la sintesi dell’assoggettamento in base alla lunghezza dell’imbarcazione:

Sono tenuti al pagamento della tassa, non solo i proprietari delle barche, ma anche gli usufruttuari e gli acquirenti se hanno stipulato un patto di riservato dominio. È importante rimarcare la circostanza secondo la quale in caso di noleggio occasionale il noleggiante rimane obbligato in solido con l’armatore.

Lunghezza scafo *

Tassa annuale **

da 14,01 a 17

870,00

da 17,01 a 20

1.300,00

da 20,01 a 24

4.400,00

da 24,01 a 34

7.800,00

da 34,01 a 44

12.500,00

da 44,01 a 54

16.000,00

da 54,01 a 64

21.500,00

superiore a 64

25.000,00

*    Lunghezza in metri lineari dalla plancia se c’è o specchio di poppa al tutto fuori o delfiniera di prua.

**  Importi espressi in Euro (€)

La tassa è ridotta:

  1. a zero il primo anno di assoggettamento, infatti; La tassa è dovuta solo a partire dal secondo anno di immatricolazione/iscrizione,
  2. del 50% per le barche a vela con motore ausiliario, che abbiano un rapporto fra superficie velica e potenza del motore uguale o maggiore di 0.5,
  3. del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione;
  4. del 30% dopo 10 anni
  5. del 45% dopo 15 anni.

Scadenza e modulistica da utilizzare

La tassa deve essere versata ogni anno, entro il 31 maggio. È facile consigliare di concentrare in questo periodo la scadenza della polizza di assicurazione rc obbligatoria sui motori.

Il versamento della tassa sulle imbarcazioni da diporto, si esegue compilando il modello “F24 completo di tutti i dati propri del documento di pagamento nonché gli elementi identificativi del pagamento” in cui nello specifico va inserito il codice tributo 3370.

Nel caso di errore dopo aver versato una somma eccedente l’imposta dovuta, è possibile richiedere il rimborso.

La somma versata in eccesso non è compensabile con annualità successive.

In caso nel corso dell’anno dovessimo cambiare imbarcazione, la differenza di imposta dovuta per acquisto di imbarcazione più grande, va versata al momento della iscrizione dell’acquisto, se contestuale anche la cessione della vecchia barca.

È fuori dubbio la tassa sulle imbarcazioni da diporto è dovuta per ciascuna imbarcazione, un armatore intestatario di più imbarcazioni sarà chiamato a pagare la tassa per ciascuna di loro.

La richiesta di rimborso deve essere inviata online (direttamente dal contribuente tramite Entratel o Fisconline, oppure tramite caf, commercialisti e gli altri soggetti intermediari fiscali abilitati).

Alcuni casi di esenzione, quando la tassa non è dovuta:

– le unità obbligatorie di salvataggio; per le unità usate da enti e associazioni di volontariato ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso non anche per altri tipi di associazioni o enti di volontariato;
– per le unità di portatori di handicap che richiedono l’utilizzo delle unità stesse;
– per i battelli di servizio (per convalidare l’esenzione, i battelli in questione  devono riportare l’indicazione dell’unità da diporto che servono);
– le nuove unità da diporto con “targa prova” che quindi sono di stanza ancora nel magazzino o nel negozio del produttore/venditore;
– per le unità inserite in contratti di locazione finanziaria che però si sono risolti per inadempienza dell’utilizzatore. ( si ricorda che la morosità deve risultare da sentenza passata in giudicato).


Per qualsiasi dubbio, oppure per la semplice assistenza alla corretta applicazione della norma e dell’F24 per il pagamento, non esitate a compilare il modulo di contatto, il quale grazie alla completa gratuità per gli utenti internet sta riscuotendo notevole successo. Siamo sicuri che possa essere utile anche a voi.


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Sindaco e Revisione Legale dei Conti nelle SrL

Sindaco e Revisione Legale dei Conti nelle SrL

Affinché le società di capitali operino regolarmente occorre che al loro interno siano svolte correttamente determinate funzioni, per altro comuni a tutte le società:

  • l’organizzazione;
  • la gestione;
  • il controllo.

Nelle società di capitali ciascuna di queste funzioni può dirsi essere tendenzialmente riservata ad un organo corrispondente, pur con certi punti di sovrapposizione che si fanno più o meno marcati, a seconda del tipo societario prescelto e del modello di governance adottato; nello specifico si tratta dei seguenti organi:

  1. l’assemblea dei soci; La quale delibera sulla organizzazione interna e sulle questioni più importanti della società, rispecchia quelli che sono i voleri della proprietà;
  2. l’organo amministrativo, competente per la gestione dell’impresa sociale;
  3. l’organo sindacale, che ha funzioni di controllo.
    L’argomento centrale riguarda la funzione di controllo nelle società di capitali e si riferisce all’ultimo dei tre organi sociali elencati.

Secondo il nostro codice il quale rappresenta il seguente

Dispositivo dell’art. 2477 Codice Civile

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

[La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni].

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale de conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal rimo comma dell’articolo 2435 bis.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Sindaco e Revisione Legale dei Conti nelle SrL, Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Le funzioni attribuite all’organo di controllo interno, mettendo in evidenza le differenze e le peculiarità tra le diverse forme giuridiche ed i differenti modelli di governance adottati nel contesto delle società di capitali non quotate.

È opportuno precisare, in modo da collocare correttamente anche le informazioni del presente, che tra

il collegio sindacale,

ed il revisore unico,

vi è una profonda differenza di funzioni.

Il collegio sindacale è un organo sociale a composizione plurima e paritetica, mentre il revisore è un singolo prestatore di servizi.

Quanto alle funzioni quindi, la novella ricomprende espressamente fra le funzioni e le competenze attribuibili all’organo di controllo interno anche “la revisione legale dei conti”.

Sul punto, un’interpretazione letterale dell’attuale dettato normativo conduce a ritenere che ai soci sia riconosciuta la più ampia autonomia organizzativa, imponendo, tuttavia, nei casi di controlli cd. obbligatori, la soggezione della S.r.L. alla revisione legale e demandando ai soci la scelta di nominare un organo di controllo interno (monocratico o pluripersonale) al quale affidare (anche) la vigilanza sulla gestione della società ex art. 2403 c.c.

Nei confronti del sindaco unico trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili,

Le Norme di comportamento del collegio sindacale e le Linee Guida per l’organizzazione del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti emanati dal CNDCEC.

Si precisa, in proposito, che, alla luce delle modifiche legislative intervenute sull’assetto dei controlli delle S.r.l., i principi e le raccomandazioni contenuti nei citati documenti sono applicabili all’organo di controllo anche nella sua versione monocratica ancorché si renda necessario declinarle in funzione della natura individuale dell’organo controllo.

Sono, dunque, applicabili al sindaco unico quei principi e quelle raccomandazioni che prescindono dalla composizione pluripersonale o collegiale dell’organo di controllo.
Giova rammentare che per la revisione dei bilanci a far data dal 2015, periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio o successivamente devono applicarsi i “nuovi” principi di revisione (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, co. 3, del D.lgs. n. 39/2010.

Mentre, i “nuovi” principi SA Italia 250B e ISQC1 Italia dovevano già applicarsi a partire dal 1° gennaio 2015 a prescindere, dunque, dal periodo amministrativo di riferimento dei bilanci da revisionare.

Va detto che la dismissione dell’organo di controllo esponeva le società in caso di accertamento ad interpretazioni personali dei verificato, La circostanza viene sicuramente mitigata da un bilancio certificato.

Per il quale qualsiasi dichiarazione di inefficacia o di invalidità dovrà passare prima per il vaglio giudiziario del falso.

Pertanto la nomina di un organo di controllo resta ultimo e sacrosanto baluardo in difesa degli atti societari dei soci e della società e sicuramente anche dei terzi creditori.

Soccorre a ciò il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.38 del 14-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 6  il quale pone principalmente l’obiettivo di riformare la disciplina delle procedure concorsuali per prevenire con interventi risanatori le situazioni di possibile crisi, diagnosticandole precocemente e salvaguardare così la continuità aziendale, quando lo stato di crisi della impresa è dovuto a particolari contingenze.

A tal fine, è assegnato all’organo di controllo in sigla “ODC” della società, ossia al sindaco unico o revisore legale ovvero al collegio sindacale, il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente :

  1. L’adeguatezza dell’assetto organizzativo;
  2. La sussistenza dell’equilibrio economico finanziario;
  3. Il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente l’esistenza di fondati indizi della crisi.

L’art. 379 del Codice riformula l’art. 2477 C.C., prevedendo per le Srl la nomina obbligatoria di un ODC o di un revisore nei seguenti casi:
1) quando la nomina di tale organo e/o del revisore è prevista dallo statuto;
2) in mancanza di disposizioni statutarie, la nomina dell’ODC o del revisore è obbligatoria se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
a. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b. la società controlla un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
c. la società ha superato, per 2 esercizi consecutivi, 1 o più dei seguenti limiti dimensionali:

    1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (contro i precedenti € 4,4);
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2 milioni (contro i precedenti € 8,8);
    3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (contro i precedenti 50).
La rilevante riduzione dei parametri dimensionali che, se superati per 2 esercizi consecutivi, fa scattare gli obblighi in discorso con la sufficienza del superamento anche di un solo parametro e non più della coincidenza di 2, com’era previsto dalla disposizione pre-vigente imporranno a numerose Srl di nominare un revisore o un ODC.
In presenza dei requisiti sopra esposti, la norma richiede che la Srl nomini un revisore legale unico in alternativa, una società di revisione oppure un sindaco unico o un collegio sindacale.
Sebbene l’espressione “la nomina dell’organo di controllo o del revisore” alimenti interpretazioni divergenti, secondo l’orientamento prevalente:
– sarebbe permessa la nomina del solo revisore legale o società di revisione;
– non sarebbe invece permessa la nomina del solo ODC che, se effettuata, farebbe scattare a carico della Srl l’obbligo di assegnare anche l’incarico della revisione legale, conferendolo allo stesso ODC oppure a un revisore legale “esterno” o a una società di revisione.
Nella scelta, la Srl dovrà considerare vari aspetti e non optare per la nomina del solo revisore con l’obiettivo di contenere i costi.
Una decisione consapevole dovrebbe anche tener conto che:
– la nomina dell’ODC amplia e rafforza la portata e l’efficacia del sistema di controllo: i sindaci, a differenza del revisore, partecipano alle riunioni degli organi amministrativi e delle assemblee dei soci e pertanto sono messi in grado di vigilare sulla correttezza dei processi decisionali, essendo coinvolti, fin dall’inizio, nel loro svolgimento;
– l’ODC vigila sull’osservanza della legge e dello statuto ed è dotato di rilevanti poteri di ispezione e intervento per l’individuazione delle irregolarità.
 
Possiamo quindi ritenere utile la disposizione novellata, proprio in virtù dei benefici di cui godranno le società a responsabilità limitata verificate.
 

Sindaco e Revisione Legale dei Conti nelle SrL

Fonti:

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/9442/830971-1176323.pdf?sequence=2

http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/Txt_img_menu.aspx?id=dacb6d2d-f91a-4566-8ff7-a6200e372bc7&idT=c9d0f06c-3c19-4c1e-b642-320e289bb3a8&mode=3

https://www.lapostadelsindaco.it/


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