Attività sportive e ricreative in mare

Attività sportive e ricreative in mare

Le unità da diporto possono essere impiegate anche in attività ricreative e sportive per l’esercizio della pesca sportiva, di quella subacquea sportiva o per esercitare lo sci nautico, con l’osservanza delle regole di seguito indicate.

La pesca sportiva, può essere esercitata con i seguenti attrezzi:

  • coppo;
  • bilancia (di lato non superiore a m 6);
  • giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 m;
  • lenze fisse quali canne (massimo 5 per ogni pescatore a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di 6 ami, lenze per cefalopodi;
  • lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
  • nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
  • parangali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo; nasse massimo due, calate da ciascuna unità da diporto qualunque sia il numero delle persone a bordo;
  • rastrelli da usarsi a piedi.

Ulteriori norme relative alla pesca sportiva:

La pesca con fonti luminose è vietata.

Per la pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada (non sono previsti limiti di luminosità);
Il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; la vendita dei prodotti ittici pescati è vietata.

Non può essere catturata giornalmente più di una cernia;
La pesca della “lumachina di mare” è consentita purché non sia utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” e “sfogliara”;
La pesca del riccio di mare è consentita in apnea solo manualmente fino a 50 esemplari al giorno.  E’ vietata nei mesi di maggio e giugno.
La pesca dell’aragosta (e dell’astice) è vietata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile. Attenzione alle dimensioni dei pesci, dei molluschi e dei crostacei. Per ogni specie esiste una misura minima al disotto della quale è vietata la pesca.

La pesca subacquea sportiva può essere esercitata:

a distanza superiore a m 500 dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
a distanza superiore a m 100 dalle reti da pesca dei pescatori professionisti;
dal sorgere al tramonto del sole;
senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

E’ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri (una per ogni mezzo nautico) ma non è consentito utilizzare gli apparecchi di respirazione per la pesca subacquea. Il pescatore subacqueo, durante la pesca, deve essere sempre seguito da un mezzo nautico con una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

Regole e prescrizioni da osservare nell’esercizio della pesca subacquea:

  • è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica;
    è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca visibile a 300 metri.

Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) il segnale va innalzato sul mezzo;
il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 m dal mezzo nautico con la bandiera;
l’età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni (consegnare un fucile ad un minore di detta età comporta una sanzione da euro 516 a euro 3.098);
al pescatore sportivo subacqueo è vietato raccogliere coralli o molluschi.

Adempimenti da osservare dai pescatori sportivi (dal 1° maggio 2011):

Con decreto 6 dicembre 2010 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. ha disposto la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.

Il provvedimento ha lo scopo di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine oggetto della pesca.

Attività sportive e ricreative in mare

A tale scopo chiunque effettua la pesca in mare a scopo sportivo o ricreativo deve comunicare entro il 1° maggio l’esercizio dell’attività al citato Ministero – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

La comunicazione va fatta per iscritto, ogni tre anni, utilizzando l’apposito modello nel quale devono essere indicate le complete generalità del pescatore sportivo, il tipo di pesca esercitata (da terra, da unità da diporto, subacquea), l’attrezzatura utilizzata per la pesca sportiva, il mezzo nautico impiegato (privato, noleggio, charter), l’appartenenza – o meno – ad un’associazione sportiva e l’area regionale in cui avviene la pesca.

L’invio del modello può essere eseguito direttamente dall’interessato, tramite le associazioni di settore, ovvero l’autorità marittima locale o sul sito del Ministero: www.politicheagricole.gov.it.

Conservare la ricevuta della raccomandata, la copia del modello (con protocollo e data) consegnato all’autorità marittima o qualsiasi altro mezzo di prova.

Successivamente all’entrata in vigore del provvedimento (11 maggio 2011) il pescatore sportivo, a richiesta degli organi di vigilanza in mare, dovrà esibire l’attestazione dell’avvenuto invio della comunicazione.

La mancata presentazione comporta la sospensione dell’attività di pesca con l’obbligo di inviare entro 10 giorni dalla data dell’accertamento la prescritta comunicazione ovvero presentare all’organo di polizia che ha effettuato il controllo, l’informativa già effettuata, che al momento non era tenuta a bordo.

Attenzione, poiché nei casi di mancato invio della comunicazione nei termini stabiliti si applicano le pesanti sanzioni previste dalla normativa sulla pesca sportiva.

Durante le uscite in mare è opportuno controllare che a bordo vi siano, oltre ai documenti dell’unità, anche la copia che comprova l’avvenuta comunicazione dell’attività sportiva.

Le disposizioni, di cui sopra, non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attivita’ di pesca da terra;

Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attivita’ di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attivita’ con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri.

LO SCI NAUTICO

L’esercizio dello sci nautico è disciplinato con ordinanza del Capo del Compartimento.

Per esercitare l’attività devono essere osservate le seguenti norme:

Il conduttore dell’unità trainante deve essere in possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore (anche se inferiore a 40,8 Cv o 30 Kw).

A bordo, oltre al conduttore, deve esserci un’altra persona esperta nel nuoto e una cassetta di pronto soccorso.

Devono essere tenuti a bordo i mezzi e le dotazioni di sicurezza prescritti in relazione alla navigazione dalla costa più un salvagente per ogni sciatore.

Durante l’esercizio dello sci nautico le unità devono essere munite di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Le modalità per praticare lo sci nautico sono indicate dall’ordinanza della locale Capitaneria di Porto.

Generalmente lo sci nautico è consentito nelle ore diurne, con tempo e mare calmo, a una distanza di 200-500 metri dalla battigia (profondità del mare) di 1,60 metri nelle zone antistanti le spiagge e di oltre 100 metri dalle coste a picco sul mare.

La distanza tra lo sciatore e il natante che traina non deve essere inferiore a 12 m.


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Attività sportive e ricreative in mare

Asta con incanto e senza incanto

Asta con incanto e senza incanto

Una soluzione alternativa per acquistare un immobile e portare a termine un buon affare è quella di comprare casa all’asta.
E’ indispensabile però conoscere la procedura e le norme vigenti.

La normativa di riferimento è contenuta negli articoli compresi tra il 474 e il 632 del Codice di procedura civile, aggiornati dal decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, il cosiddetto “decreto banche”, convertito nella legge 30 giugno 2016, n. 119.

La norma prevede che, se l’immobile pignorato e messo all’asta, risultasse invenduto dopo tre tentativi (con un ribasso, a ogni asta, di un quarto del prezzo), il giudice disponga la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Il modificato art. 591, secondo comma, del Codice di procedura civile dispone, inoltre, che il giudice, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, possa fissare una quarta asta con un prezzo di vendita ribassato fino al 50%.

Asta, come funziona

Le aste immobiliari giudiziarie riguardano la vendita forzata di un immobile di proprietà dell’esecutato, il quale se non ha:

  • pagato il debito,
  • proposto opposizione agli atti esecutivi
  • sostituito il compendio pignorato a norm dell’art 495 del codice di procedura civile;
  • avviato una procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento se ricorrono i presupposti L.27/01/2012 n°3 ;
  • verificato debito con il fisco per i quali esiste una forma di tutela per i proprietari di immobili “Decreto del Fare (D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98);
  • verificato la possibilità di beneficiare della norma Bramini, il nuovo meccanismo di tutela dei cittadini che hanno dei debiti nei confronti delle banche ma vantano dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Subisce l’espropriazione del bene. Una volta messo all’asta, nel caso di bene immobile quale l’abitazione può essere acquistata da qualsiasi persona, fisica o giuridica, a eccezione del debitore. O da interposta persona a lui facente capo.

Il prezzo base di vendita dell’immobile viene stabilito da un perito nominato dal giudice.

Dopo il sopralluogo, il perito redige una perizia contenente:

  • identificazione catastale;
  • planimetria;
  • stato di conservazione;
  • segnalazione di abusi edilizi;
  • servitù o debiti nei confronti dell’eventuale condominio;
  • stato di fatto e di diritto dell’immobile.

Nel documento viene anche specificato se l’alloggio è libero o occupato dall’ex proprietario o da altri, con contratto di locazione.

Nel caso in cui l’immobile sia occupato dal proprietario esecutato si invia una lettera di diffida all’ormai ex proprietario, indicando il termine ultimo entro cui è tenuto a lasciare la casa. Se la lettera non ha effetti, é necessario notificare, tramite ufficiale giudiziario, un avviso che indichi ora e giorno entro cui l’immobile sarà liberato.

In caso di reiterata resistenza, l’ufficiale giudiziario può ricorrere all’ausilio delle forze dell’ordine compresa l’assistenza sanitaria per procedere allo sgombero dei locali.

Nel caso in cui l’immobile sia occupato da uno o più conduttori con un regolare contratto d’affitto, il nuovo proprietario è tenuto a rispettare i termini del contratto d’affitto e, solo dopo la sua scadenza, può disporre dell’appartamento.

La perizia può essere consultata alla cancelleria del tribunale, nello studio del professionista incaricato o su internet, qualora l’asta sia pubblicizzata sui siti dedicati. Le aste si possono svolgere in tribunale o negli studi di professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni.

Con l’ordinanza di vendita, il giudice delle esecuzioni stabilisce le condizioni e i termini dell’asta:

  • prezzo base;
  • termini per la presentazione delle offerte;
  • udienza per la gara tra gli offerenti;
  • scadenza entro la quale pagare l’immobile, al netto della cauzione già versata.

Nel frattempo, il bene pignorato è affidato al custode giudiziario che conserva, amministra e gestisce l’immobile.

Il custode giudiziario è la figura di riferimento per gli interessati all’acquisto, a cui rivolgersi per avere ulteriori informazioni sul bene.

Il cancelliere del tribunale o il notaio oppure un professionista delegato, sono coloro che devono redigere l’avviso d’asta, che è il documento ufficiale nel quale sono riportati:

  • indirizzo dell’immobile;
  • data, ora e luogo in cui si terrà l’asta;
  • prezzo base;
  • rilancio minimo;
  • termine di presentazione delle offerte;
  • modalità di vendita e trasferimento della proprietà.

L’avviso deve essere affisso per almeno tre giorni consecutivi all’albo del tribunale in cui si svolge il procedimento esecutivo e pubblicato su siti specializzati e autorizzati, e diffuso su giornali e media.

Asta senza incanto

Nell’asta senza incanto i partecipanti presentano le loro offerte in busta chiusa (più il 10% di cauzione, senza segni di riconoscimento) nei termini e con le modalità indicate nell’avviso.

Le offerte non possono essere inferiori al prezzo base stabilito in perizia.

In presenza di più offerte, non vince la più alta, ma si indice una gara fra tutti i partecipanti, fissando come base l’importo indicato nell’offerta più alta.

Asta con incanto

Nel caso in cui la vendita senza incanto vada deserta, il giudice dispone una nuova asta con incanto, ossia una pubblica gara tra offerenti, dichiarata conclusa nel momento in cui siano trascorsi almeno tre minuti dall’ultima offerta e nessuno abbia effettuato un rilancio.

Asta, il pagamento

Nell’asta senza incanto, se vi è una sola offerta aumentata di un quinto o pari al prezzo base (in questo caso il creditore deve essere d’accordo), si procede direttamente all’aggiudicazione dell’immobile.

In presenza di più offerte, il giudice indice la gara a incanto, con un rilancio minimo indicato nell’avviso pubblico.

Nell’eventualità in cui il partecipante o il soggetto delegato non si presenti all’incanto, un decimo della cauzione è trattenuta come sanzione.

Nella vendita in busta chiusa l’aggiudicazione è sempre definitiva, nell’asta a incanto invece è provvisoria: nei dieci giorni successivi all’asta, infatti, i partecipanti “non aggiudicatari” possono presentare una nuova offerta, aumentata di un quinto rispetto a quella vincente.

Il giudice organizza allora una nuova gara, riservata solo a chi ha preso parte alla precedente con delle offerte.

L’aggiudicazione è, invece, definitiva se nei dieci giorni successivi non perviene nessuna proposta.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a pagare entro i tempi stabiliti nell’avviso di vendita, attraverso un bonifico ovvero con mutuo ipotecario.

In quest’ultimo caso, l’accordo con la banca deve essere definito prima della scadenza del termine del saldo.

Esiste una convenzione tra l’Associazione italiana bancari (Abi) e i tribunali per la concessione di mutui ipotecari agevolati, che coprono fino all’80% del prezzo di aggiudicazione dell’immobile.

vedi anche:

La tua casa è pignorata? Ecco 10 cose che non sai (e che dovresti sapere)

 

 


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