ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;

ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;

L’ECA é contenuta in migliaia di avvisi di accertamento nonostante abrogata, i comuni continuano a riscuoterla a mezzo ruoli contenenti importi relativi alla locuzione “addizionale ex Eca”. 

La ex Tarsu rinominata TARI dal 2013 fa nutrire forti dubbi sul fondamento della pretesa per gli abituali rilievi che ne compromettono l’efficacia.

Cos’è L’ECA

ECA è la sigla degli ex “Enti comunali di assistenza”, istituiti con la legge n. 837 del 3 giugno 1937 in sostituzione delle preesistenti “Congregazioni di carità”. Gli enti ECA furono soppressi di fatto già nel 1978, con il passaggio delle funzioni assistenziali e sanitarie alle Regioni.

La storia dell’ECA

L’addizionale  fu istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la L. n° 614 del 1938, nella misura del 2% sui tributi erariali. Dopo la soppressione degli ECA, l’addizionale nel frattempo elevata sino al 10 % infatti è stata devoluta dalla legge n° 549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni, i quali potevano riscuoterla sul prelievo della tassa sui rifiuti.

Federalismo Impositivo

Il Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite concessionario e ruolo, in questi termini hanno continuato le disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L. 549/1995 e il D.M. delle Finanze del 2 maggio 1996.

Con il D.Lgs. n. 446 del 1997 il legislatore attribuì ai Comuni una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula della riscossione diretta, che consente agli enti comunali di procedere in autonomia.

Stabilito che l’addizionale è consentito riscuoterla tramite il Concessionario (ex Esattorie) e ruolo (titolo esecutivo), ci si domanda se l’addizionale ECA sia dovuta anche per quei Comuni che procedono direttamente all’accertamento e riscossione dei tributi locali come il caso di Salerno. A giudicare dalla scomparsa dell’addizionale dal calcolo sembra proprio scomparsa definitivamente.

Tutto è possibile

Intanto sono intervenuti anche autorevoli pareri, fino alla Corte dei conti (cfr Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 146/2009/PAR del 24 aprile 2009 e nr 274/2011 della sezione regionale di controllo della Campania) che ne stabiliscono la non applicabilità dell’addizionale ECA.

Stante ciò, in base a quale legge e regolamento il Comune di Salerno continuava ad applicare tale addizionale nonostante la sua intervenuta abrogazione con la gestione diretta del servizio di riscossione omettendo di emettere il ruolo presupposto fondamentale per la sua riscossione.

Più nel profondo della sua inapplicabilità

Non è da escludere, altresì, la presumibile violazione costituzionale posta in essere dallo stesso Comune in quanto la reiterata applicazione dell’addizionale ex ECA senza alcuna altra specificazione, di per sé vìola l’art. 53 della Costituzione perché il prelievo addizionale non è correlato ad alcun servizio.

Mai fidarsi degli addebiti alla cieca

Non indirizzandosi a finanziare direttamente alcunché, ovvero supportare alcuna spesa comunale, il criptico prelievo quando presente in dettaglio, assume i chiari tratti dell’imposta più che della tassa, violando apertamente il principio costituzionale della capacità contributiva di ciascuno.

Per ricevere maggiori dettagli e spiegazioni sulle voci di addebito indicati nelle richieste di pagamento ricevute, potete fare riferimento al form che segue.

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ECA. abrogata ma i comuni la riscuotono;

Redditometro & auto

Redditometro & auto

Redditometro & auto

Dopo l’ennesimo flop sugli aiuti economici, vedi il secondo Decreto Ristori e la incombente necessità di un terzo ristoro, per tutte le categorie “dimenticate” dal Governo.

Sicuramente saranno utilizzati fondi europei, che produrranno interessi da pagare.

Difficile quindi pensare ad una ripresa spontanea dell’economia e delle finanze.

L’unica via di fuga per il Governo è la lotta alla evasione fiscale, infatti la pandemia avrà modificato la vita a tutti, partendo proprio dal modo di intendere il lavoro, ma non ha fornito alcuna forma di contrasto alla evasione fiscale. Anzi!

Prima della pandemia l’attenzione fiscale era concentrata sulle spese dei contribuenti al fine di poter ricostruire con estrema precisione, il reddito prodotto, o quantomeno il flusso di danaro occorrente per il tenore di vita rappresentato dal redditometro.

Tra le spese capaci di determinare un Accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate vi sono quelle legate all’acquisto ed al mantenimento dell’auto anche se non di grossa cilindrata ed anche se non è stata acquistata ma è solo in lungo noleggio oppure in  leasing.

La possibilità che il coronamento del proprio sogno possa creare problemi con il fisco è concreta

Infatti la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sappiamo che hanno in calendario i controlli a tappeto per stanare le evasioni fiscali e, nella valutazione dei soggetti a rischio, fanno riferimento al possesso di beni di elevato valore come auto e non solo di lusso, infatti è ben noto a chiunque che il mantenimento in esercizio di un natante anche di piccole dimensioni di un’auto d’epoca o storica implica l’impiego di molto capitale.

Completano il ciclo delle attenzioni ovvero si determina una recrudescenza la coincidenza tra bene mobile sospetto e la e proprietà/disponibilità di appartamenti di grande dimensione.

Molti concessionari, mossi dalla necessità di convincere il cliente all’acquisto dell’auto, suggeriscono di prendere la macchina in leasing/noleggio. Sperando di evitare l’allerta del sistema informatico fiscale (SID). Infatti nella circostanza il cliente non risulterà intestatario. Ma non è così !

È possibile l’accertamento fiscale per l’auto in leasing ?

E l’auto usata ?

A partire da quale cilindrata per l’auto si rischia l’applicazione di un accertamento scaturito dal redditometro ?

A fornire una risposta a questo comprensibile dubbio sono state numerose pronunce della Cassazione tra cui l’ultima  [Cass. ord. n. 29750/2018.].

La pronuncia della Corte Suprema spiega come funziona il redditometro auto non solo per le auto di lusso, ma per qualsiasi altro mezzo di trasporto che il contribuente non possa apparentemente permettersi. Tenuto conto dei dati di reddito dallo stesso dichiarati.

L’acquisto di una macchina può comportare dei rischi nei rapporti con il fisco, vediamo se le cose cambiano in caso di auto di seconda mano o in lungo noleggio ovvero quello finanziario cosiddetto leasing.

Ma procediamo secondo l’indice che segue:

Cos’è e come funziona il Redditometro

Chi spende di più di quanto dichiara all’Agenzia delle Entrate è perché ha dei redditi nascosti.

Su questo principio nasceva il redditometro, ma oggi ?

Chi più spende più guadagna !

Così ragiona il software in uso al fisco con cui vengono messi su una bilancia, da un lato, i redditi riportati nella dichiarazione annuale e, dall’altro, gli acquisti per incrementi patrimoniali, intesi per tali anche le spese occurrenti per il mantenimento dello stesso patrimonio: se c’è scostamento più alto del 20% di quanto risulta dalla dichiarazione presentata per l’annualità in accertamento, allora parte l’allerta per l’ufficio delle imposte di competenza.

Ma prima di poter acclarare che il maggior impiego di spesa o di incremento patrimoniale è frutto di evasione fiscale, con l’aggravante dell’auto riciclaggio di proventi illeciti;

Il contribuente è invitato; A fornire chiarimenti sulla provenienza del denaro impiegato in più, rispetto a quanto dichiarato nell’anno, e nei 5 precedenti quello in contestazione.

A questo punto; Se ritenute insufficienti le giustificazioni, l’Agenzia delle Entrate con il supporto della consolidata Cassazione, parte all’attacco e notifica l’accertamento fiscale. Non c’è scampo solo la Commissione Tributaria potrà rilevare eventuali vizi di forma della procedura.

Redditometro per auto nuova

Il Redditometro è viene utilizzato per qualsiasi acquisto fatto dai contribuenti ma solo per quelli di valore elevato e che siano “tracciabili”;

È il caso dell’acquisto di qualsiasi bene mobile od immobile la cui proprietà risulta trascritta nei pubblici registri.

L’attenzione fiscale quindi si concentra sui contratti di acquisto anche di beni di consumo dove bisogna fornire il codice fiscale o la partita Iva: un mutuo, un affitto, un viaggio, un’utenza telefonica. V’è di più non dimentichiamo che a ciò si aggiungono tutte le spese di manutenzione e/o riparazione.

Tornando a chi compra una macchina e non ha un reddito sufficiente non solo per pagarne il prezzo, ma anche per mantenerla ivi compresi i costi periodici che essa comporta come il bollo, l’assicurazione, la benzina è molto probabile che sia convocato a documentare con quali soldi ha fatto fronte alla spesa.

La giurisprudenza unanime espressa dalla Suprema Corte, attesta nello specifico che la titolarità di un’automobile fa scattare il redditometro.

Sta al contribuente dimostrare che :

  1. il presunto reddito maggiore non esiste;
  2. l’esborso non è riconducibile al contribuente;
  3. la differenza di reddito non è significativa ai fini dell’accertamento;
  4. la spesa è stata possibile con redditi soggetti a ritenuta alla fonte;
  5. la spesa esiste ma in misura inferiore a quella contestata.

Secondo la giurisprudenza [Cass. sent. n. 13041/17 del 24.05.2017], infatti, è legittimo l’accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate successivo all’acquisto di un’auto, «in quanto fondato sui fattori-indice, essenzialmente costituiti dal possesso da parte del contribuente di determinati beni in concomitanza, attestati un tenore di vita definibile di lusso (macchine, case, barche, cavalli, qualsiasi bene rifugio, ecc.).

Si tratta di elementi sintomatici di capacità di spesa occultata da cui deriva la presunta corrispondente disponibilità di un adeguato reddito da tassare in capo al Contribuente».

Redditometro per auto usata

Al momento sembra che le cose vadano meglio per chi acquista un’auto di seconda mano. Infatti la Suprema Corte ha statuito che [Cass. ord. n. 23715/2018], non c’è rischio di un accertamento fiscale se il valore residuo del mezzo usato è minimo.

Ma se la macchina dovesse avere ancora un discreto valore allora il controllo sarebbe lecito, sopratutto in presenza di ingenti spese di mantenimento.

Redditometro per auto in leasing

Con l’ordinanza cui abbiamo fatto riferimento in apertura, la Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento fiscale basato sul redditometro anche se l’auto di lusso non è stata acquistata ma è soltanto in leasing.

La legge [Art. 38 DPR n. 600/1973] si legge – legittima la presunzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.

E ancora, per la Cassazione, in presenza di tale presupposto, la norma non impone altro onere all’Amministrazione  Finanziaria ma piuttosto consente al Contribuente di offrire la prova contraria: Con la espressa precisazione che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Non bastano eventuali prove testimoniali.

Come contestare il redditometro auto

Considerato come l’acquisto la locazione oppure il leasing di un’auto possa mettere in moto il redditometro, vediamo come il contribuente può difendersi.

Se convocato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di precedenti indagini oppure dall’Agenzia delle Entrate per segnalazione tributaria, il Contribuente deve dimostrare la fonte da cui provengono i redditi “eccedenti il 20%” rispetto a quelli denunciati nella dichiarazione dei redditi, grazie ai quali si è potuto permettere determinate spese.

Esperita la fase precedente la notifica dell’accertamento, compresa la possibilità di raggiungere un accordo con l’Amministrazione Finanziaria;

Al Contribuente non rimane quindi che impugnare e contestare l’accertamento con redditometro.

Ovviamente dovrà fornire prova documentale e dimostrare che eventualmente:

  • ci sono errori procedurali;
  • ci sono errori materiali o di calcolo;
  • i soldi sono frutto di un prestito tra parenti: nel caso si dovrà quindi dimostrare il passaggio di denaro dal conto del parente a quello proprio oppure a quello dello stesso venditore; Oppure dovrà produrre le copie degli assegni con cui gli è stato donato il denaro; Un ulteriore documento che attesti la non assoggettabilità del prestito ad interesse verso il parente coinvolto, perchè esposto anch’esso ad accertamento.
  • i soldi sono risultati da un risarcimento assicurativo oppure da una vincita al gioco: La prova documentale della maggiore disponibilità economica è di quelle previste per la circostanza;
  • ha venduto un oggetto di sua proprietà (ad esempio la precedente macchina) e con il ricavato, o parte di questo, ha comprato il nuovo veicolo;
  • ha ottenuto un mutuo;
  • ha percepito altri redditi esenti o già tassati alla fonte che, come tali, non andavano riportati nella dichiarazione dei redditi. di cui non si è voluto tener conto durante la fase precedente l’accertamento.

Di norma nelle attività di revisione è sempre prestata particolare attenzione alla documentazione delle spese tenuto conto della rilevanza ai fini del redditometro.

Dal Blog è possibile richiedere adesso la CONSULENZA specifica GRATUITA: il blogger esperto – sulla base delle esigenze specifiche– verificherà se ci sono i presupposti per applicare i servizi del blog. Per ridurre il rischio da accertamento a causa del redditometro oppure per ridurre il carico fiscale in maniera inattaccabile.

Eventuali esigenze specifiche del lettore vanno analizzate, il tutto va impostato per essere adattato al caso concreto eventualmente sottoposto. Per redigere un parere scritto per il web, è opportuno rivolgersi ad un professionista esperto della materia e che abbia conoscenze approfondite di del web.

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Stigma sociale associato a COVID-19

Stigma sociale associato a COVID-19

Stigma sociale associato a COVID-19

La parola stigma, di origine greca, significa marchio, impronta, segno, distintivo.

È utilizzata in diversi ambiti, dalla botanica alla medicina, dalle economie alle religioni.

Lo stigma consiste in una attribuzione di puro pregiudizio; Quando infondato ha come conseguenza l’isolamento. Nel caso della medicina ad esempio, porta ad isolare il malato e la sua incurabilità.

In particolare quindi, secondo gli aspetti della salute si individua con la stigmatizzazione la discriminazione basata sul pregiudizio nei confronti del malato.

Bisogna essere coscienti; In conseguenza per un malato subire lo stigma significa vivere ogni giorno nell’esclusione, nel rifiuto, nella vergogna e nella solitudine. Senza alcuna possibilità di salvezza.

Il pregiudizio nei confronti dei malati si sviluppa in contesti in cui le informazioni sono accettate in maniera apparente e superficiale e portano, di conseguenza, all’attuarsi di pregiudizi ed emarginazione nei confronti delle persone malate.

Alla base si genera una mancanza di riconoscimento della sofferenza derivante dalla malattia e una attribuzione di stabile invalidità nei confronti di queste persone, che se adeguatamente considerate e curate possono recuperare le proprie capacità fisiche, sociali e intellettive.
Per saperne di più, su come evitare discorsi od attribuzioni discriminatorie, il Ministero della Salute ho diffuso la
Guida per prevenire e affrontare lo stigma sociale. da COVID-19.
Il documento include le raccomandazioni del Johns Hopkins Center for Communication Programs, READY Network. Che riguarda la traduzione italiana di “Social Stigma associated with COVID-19” prodotto da IFRC (International Federation of Red Cross, and Red Crescent Societies), UNICEF e WHO.

Cinque consigli utili

Per alimentare una solidarietà collettiva e diffondere informazioni chiare e corrette, ecco alcuni suggerimenti rivolti agli esperti di comunicazione:
1. correggere falsi miti e stereotipi;
2. promuovere l’importanza della prevenzione, delle azioni salvavita, dello screening precoce e della cura;
3. condividere racconti che generano empatia o storie che umanizzano le difficoltà delle persone colpite dalla malattia;
4. comunicare supporto e incoraggiamento per tutti quelli che sono impegnati nella risposta a questa epidemia quali gli operatori sanitari, le autorità, i volontari;
5. nei discorsi, usare le parole giuste e con attenzione.

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Esazione Imposte; prescrizione o decadenza ?

Esazione Imposte; Ad Ottobre ricomincia la diatriba - prescrizione o decadenza ?

Esazione Imposte; Ad Ottobre ricomincia la diatriba – prescrizione o decadenza ?

La Pandemia e look down hanno contribuito a rendere le cartelle di pagamento sospese per la riscossione;

Molti si domandano; Allora nulla sarà più dovuto ?

Chiariamo subito che gli effetti della pandemia sulla riscossione delle imposte. Hanno soltanto sospeso i termini di prescrizione, pertanto tutte le attività poste in essere presso l’esattore delle imposte restano congelate.

Le somme che sono state oggetto di ruolo consegnato all’esattore. Sono tutte lì ad attendere la fine della sospensione che sembra sia operativa già dal 14 ottobre.

Invece! Se l’ente ha ritardato la formazione del ruolo. Resta operativa e non sospesa la decadenza dello stesso ente per la richiesta e la formazione del ruolo da consegnare all’esattore. In quanto solo la decadenza non è suscettibile di sospensione.

Da ciò ne discerne una sostanziale differenza tra l’istituto della prescrizione e quello della decadenza.

Va detto ancora che le regole della prescrizione non possono essere applicate alla decadenza.

È chiaro quindi. Che nel momento in cui si dovesse ricevere la notifica di un ruolo. Emesso dall’ente impositore tramite una cartella di pagamento da parte dell’esattore delle imposte. Bisogna con molta cautela analizzare il documento ricevuto e gli atti che lo hanno preceduto. Presso gli enti coinvolti nella formazione del ruolo, anche tenuto conto dei due sopra cennati momenti.

Con queste note non si esorta l’evasione. L’elusione fiscale ovvero inutili contenziosi tributari, ma semplicemente si vuol rendere edotti i debitori o presunti tali, sui propri diritti.

Come di consueto l’analisi dei ruoli notificati, resta attività di studio totalmente gratuita per i fruitori del nostro Blog ed i collegati sui social.

Per qualsiasi necessità, non rinunciate all’utilizzo della form che segue per richiedere l’analisi degli atti ricevuti.

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Z-score: NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

Z-score: & NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

Z-score: NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

Non di rado studiamo temi di Economia Aziendale e contabilità. Cercando con perizia di interfacciare le esigenze dei clienti con la Pubblica Amministrazione interessata ai fatti aziendali, quali ad esempio:

Check up aziendale;
Valutiamo le PMI;
Calcoliamo i Rating ;
Calcoliamo le probabilità di default aziendale delle PMI;
Preveniamo il rischio di credito e di liquidità;
Valutiamo le performance della Governance stabilendo un grado di adeguatezza;
Valutiamo i piani strategici da attuare in azienda;
le attività di gestione del passaggio generazionale;
Coordiniamo la gestione della Crisi d’impresa;
Coordiniamo la gestione del Risanamento e Turnaround, più conosciuto come il piano di risanamento e di ristrutturazione profonda di una azienda in crisi;
Cooperiamo alla attuazione delle strategie di sostenibilità dell’impresa;
Assistiamo per la redazione del Bilancio compressi i report periodici ed annuali o di Sostenibilità;
Cerchiamo di proporre i correttivi giusti per gestire i momenti critici dell’attività aziendale. Le strategie ottimali per migliorare le performance aziendali in situazioni anche di non normale attività.

L’argomento che maggiormente interessa gli operatori del diritto e della finanza dopo l’introduzione del codice della crisi d’impresa. È il risanamento d’impresa o il suo mantenimento in solvenza:

Quali sono quindi effettivamente, gli indici per la rilevazione della crisi e le tecniche di risanamento di bilancio.

A supportare la soluzione sembra intervenire l’articolo 16 primo comma proprio del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Ove testualmente si legge: “Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. Rapportati alle specifiche caratteristiche dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore e rilevabili attraverso appositi indici, con particolare riguardo alla sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi ed alle prospettive di continuità aziendale, nonché l’esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, tenuto conto anche di quanto previsto nell’articolo 27…”

Tali indici erano già indicati nella Legge 155/2017 con la seguente espressione. “…prevedere che il requisito della tempestività ricorra esclusivamente. Quando il debitore abbia proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare:

  • il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi,
  • l’indice di rotazione dei crediti,
  • l’indice di rotazione del magazzino
  • l’indice di liquidità corrente…

La circostanza secondo la quale il momento coincidente all’avvio della crisi viene individuato dalla Legge Delega mediante l’applicazione di tali indici. Comporta l’inevitabile considerazione secondo la quale. Gli indici descritti a cui la norma si riferisce sono da tempo superati nella dottrina aziendalistica per il controllo ordinario della gestione.

Infatti. Sappiamo che l’espressione  “analisi di bilancio per indici“. Identifica una tecnica di indagine, la quale attraverso la rielaborazione e lo studio critico dei valori e delle informazioni di bilancio. Si prefigge gli scopi di :

  • comprendere la dinamica della gestione trascorsa, esaminata nella sua interezza ovvero mirata ad alcuni suoi aspetti o settori;
  • esprimere un giudizio fondato in merito allo stato di salute dell’unità produttiva analizzata;
  • formulare stime il più possibile fondate, circa la presumibile evoluzione futura della dinamica aziendale.

Gli indici indicati dalla norma non essendo in grado di pervenire a tali conclusioni. Secondo unanime dottrina aziendalistica. Se fossero presi quale indicatore preventivo di stato di crisi d’impresa, probabilmente più del 70% delle imprese italiane. Dovrebbero essere considerate in fase di crisi quantomeno avviata.

Nella attuale stesura dell’articolo 16, tali indici sono stati rimossi a favore di più mirati indici definiti “appositi indici”. Ma come di consueto in Italia; Senza indicare quali specificatamente:

Non resta che cercare di capire quali possano essere gli appositi indici. In grado di evidenziare e far emergere lo stato coincidente o precedente la crisi dell’impresa.

L’elaborazione di modelli in grado di rilevare lo stato di crisi di un’impresa. È sempre stato in pratica ed in dottrina un tema di forte interesse.

Da sempre è ricercata la possibilità di avere strumenti atti a diagnosticare preventivamente i primi sintomi di uno stato di crisi di un’impresa per consentire ai vari stakeholders la ricerca e l’attuazione dei comportamenti correttivi necessari alla sua soluzione o prevenzione. Oppure per evitare di far desistere eventuali partner investitori o compratori. La dottrina aziendalistica, in tema di audit interno, si basa su modelli divisibili nelle due macro categorie dei:

  • modelli qualitativi,
  • modelli quantitativi.

I modelli qualitativi si basano sul presupposto che un’analisi fondata meramente su dati numerici in generale e su indici di bilancio in particolare, presenti dei limiti piuttosto evidenti ed elevati sulla possibilità di poter avere un giudizio di merito sullo stato di salute dell’impresa analizzata.

Un modello qualitativo molto diffuso è l’A-score model, elaborato da J. Argenti nel 1976, il quale si basa sulla seguente logica:

Le debolezze del management e le carenze a livello di sistema contabile (prima variabile) sono causa di errori (seconda variabile) che conducono ai sintomi del fallimento (terza variabile).

Attribuendo un punteggio ad ogni singolo elemento che compone le tre variabili indicate è possibile calcolare l’indice A score; se il valore che ne risulta è inferiore a 25 dal momento della rilevazione si ha una elevata probabilità di insolvenza (default) nei sei mesi successivi.

La validità di questo modello, come detto, presenta forti limiti di attendibilità e non è mai stata testata in modo scientifico in quanto ha il difetto di essere influenzata in maniera troppo “soggettiva” nell’attribuzione dei punteggi posti alla base dell’indice.

  • I modelli quantitativi sono invece basati sull’applicazione di indici di bilancio che possono essere suddivisi in:
  • 1) modelli “teorici”;
  • 2) modelli “empirici”.

I “modelli teorici” sono modelli che non sono mai stati utilizzati nelle analisi d’impresa in quanto riguardano l’applicazione allo schema che può essere descritto come quello “dell’impresa perfetta od ideale” ovvero l’impresa teorica ed immaginaria ovvero totalmente inesistente in quanto astratta e priva delle particolarità e peculiarità dei casi concreti; Sono quindi indici che seguono una logica mai concretizzata e sicuramente mai rilevabile nella realtà, e spesso troppo semplicistica, secondo cui un patrimonio netto, inferiore alle passività, conduce inevitabilmente al default, senza tener conto di alcuna delle variabili patrimoniali legate alle disponibilità fuori dal bilancio, ma indicate solo in Nota Integrativa

I “modelli empirici” utilizzano invece l’approccio induttivo e statistico su un campione di aziende significativo, per trarre delle regole che possano essere anche se non proprio applicate, ma quantomeno confrontate, con l’impresa concreta in osservazione, per cui applicarne i correttivi individuali, in maniera sufficientemente comparabile al caso in esame.

Tra i modelli empirici si possono citare quelli elaborati da:

Beavel nel 1966, Altman nel 1968, Taffler e Tishaw nel 1977, Ezzamel, Brodie e Mar-Molinero nel 1987.

È opportuno nel presente approfondimento, menzionare il Modello Alberici del 1975 e Argenti del 1983 i quali hanno trattato le tematiche delle analisi con campioni di imprese quantomeno italiane.

Fra tutti quelli indicati o considerati in dottrina, è certamente condivisibile la tesi secondo la quale il modello diagnostico più adeguato o verosimile è quello elaborato da Altman, anch’esso poi omologato alle PMI Italiane.

Lo “Z score model” di Altman ha la caratteristica di possedere un elevato tasso di affidabilità infatti la percentuale di errore di norma è compresa tra il 15% ed il 25%, anche in situazioni contraddistinte da anomalie contabili ovvero quando società prossime al dissesto inquinano i risultati di bilancio introducendo dati non veritieri per dissimulare il proprio status di dissesto anche se già deflagrato; a volte questo modello si presta anche, per capire se le scritture contabili sono attendibili od inesorabilmente alterate.

Il principale punto di forza del modello di Altman riguarda la semplicità d’uso: è sufficiente, infatti, risolvere un’equazione di primo grado ed ottenere il valore “Z score”, il quale comparato con gli altri parametri restituisce il cut off  con il quale è possibile determinare con apprezzabile certezza, se è possibile inserire la società nell’area di :

  • presumibile insolvenza;
  • potenziale solvibilità;
  • zona grigia.

In relazione alla Grey Zone o zona grigia non è possibile esprimere un giudizio definitivo, ma denota uno stato di salute economico-finanziario sicuramente precario.

Il modello dello Z-score, come la maggior parte dei modelli classificatori nell’ambito della diagnosi precoce e preventiva del rischio di insolvenza aziendale, si basa sulla analisi statistica discriminante.

Grazie alle molteplici applicazioni e forme di comparabilità oggi anche storiche è possibile dire che, il modello Z-score, permette di classificare col minimo errore un insieme di unità statistiche in due o più gruppi individuati a priori ad esempio i due gruppi di società selezionate distinte tra insolventi e non insolventi, tenuto conto dell’insieme di caratteristiche note e funzionali alla ricerca dell’indice o Z-score, si ottengono così dei risultati che possono essere traslati sulla singola impresa verificata. Raffrontando i valori che statisticamente si sono dimostrati essere discriminanti.

Per elaborare valori significativi, area per area di norma si identifica un variegato campione di imprese che devono poi essere assegnate a uno dei due previsti gruppi sulla base di una serie di variabili, definite appunto discriminanti e rappresentate da indici di bilancio.

Analisi Discriminante Lineare :

O = società insolventi; X = società insolventi.

Per ottenerla si devono preliminarmente analizzare i seguenti aspetti:

1. Aspetto descrittivo: si esplica nel costruire una regola di classificazione che permetta di individuare le caratteristiche delle unità statistiche che meglio discriminano le imprese tra i due gruppi;

2. Aspetto predittivo: la classificazione di una nuova unità statistica, di cui non si conosce la provenienza, in uno dei gruppi individuati a priori;

3. Errore di classificazione: l’aspetto è legato alla prevaricazione del gruppo. Infatti la probabilità che l’unità sia classificata in un gruppo diverso da quello di effettiva appartenenza, non può essere nulla.

La funzione statistica discriminante è quindi rappresentata con la seguente equazione :

Y = A1X1+A2X2+ …. + ANXN

dove A1, A2, …, AN rappresentano i coefficienti discriminanti della funzione e gli X1, X2, …, XN le variabili discriminanti determinate dall’esecutore del modello.

Una volta effettuata la selezione delle aziende, la raccolta dei bilanci per gli esercizi da considerare, si provvede ad analizzare la funzione discriminante originariamente elaborata da Altman per il suo indice lo “Z-score” appunto.

Tale funzione classifica le variabili nei seguenti indici di bilancio relativi all’analisi:

  • della liquidità,
  • della redditività,
  • della leva finanziaria,
  • della solvibilità,
  • dell’attività caratteristica.

Pertanto le variabili scelte sono dispari, divise in cinque indici, ciascuna rappresenta l’area dell’economia della specifica azienda osservata.

Di norma si usa la seguente procedura :

1. osservazione del significato statistico di ciascuna variabile in funzione di altri possibili indici, incluso il contributo alla analisi discriminante che ciascuna indipendente variabile, apporta ;

2. valutazione della correlazione di ciascuna variabile con le altre ;

3. valutazione dei test di significatività e analisi dei risultati.

Le variabili discriminanti individuate da Altman nel suo studio a modello originario; Ma rielaborate ed aggiornate per la realtà italiana delle PMI sono le seguenti :

X1 = (AC PC)/(AM+AI+RF+AC+DL)

X2 = (RL+RS)/TA

X3 = UON/(AM+AI+RF+AC)

X4 = PN/TP

X5 = RV/(AM+AI+RF+AC+DL)

Con l’espressione s’intende:

AC = Attività Correnti;

PC = Passività Correnti;

AM = Immobilizzazioni Materiali;

AI = Immobilizzazioni Immateriali;

RF = Rimanenze Finali;

DL = Disponibilità Liquide;

RL = Riserva Legale;

RS = Riserva Straordinaria;

TA = Totale Attività;

UON = Utile Operativo Netto;

PN = Patrimonio Netto;

TP = Totale Passività;

RV = Ricavi di Vendita;

X1 = esprime il valore delle attività liquide dell’azienda rispetto alla capitalizzazione totale.

Risulta evidente che una società che va incontro a perdite operative consistenti avrà una forte riduzione delle attività correnti in relazione al totale delle attività possibili.

Tale indice è sicuramente il migliore fra gli indici di liquidità, fra i quali si ricordano il current ratio ed il quick ratio.

X2 = esprime la capacità dell’impresa di reinvestire i propri utili.

Un’impresa neo varata avrà certamente un indice minore rispetto ad un azienda in navigazione già da tempo; questo perché la prima, non ha avuto materialmente il tempo di costituire proprie riserve:

Conseguentemente; Nella valutazione del rischio di insolvenza l’impresa giovane è sicuramente penalizzata in quanto questa sua caratteristica costituisce una probabilità di insolvenza maggiore dell’altra.

X3 = misura la vera produttività delle attività di un’impresa depurate da qualsiasi fattore di leva finanziaria o fiscale.

Per tale motivo l’indice risulta particolarmente appropriato nella definizione della probabilità di insolvenza e successivo fallimento; Oggi crisi aziendale.

X4 = mostra di quanto le attività di un azienda si possono ridurre prima che le passività totali eccedano le attività e si creino le condizioni per l’apertura della crisi d’impresa.

X5 = evidenzia la capacità di un azienda di generare ricavi con un determinato valore dell’attivo patrimoniale.

Esso misura la capacità dell’imprenditore di rapportarsi con la competitività del mercato di riferimento.

La funzione discriminante che se ne ricava (considerando A, B, C, D, E i risultati delle variabili indicate) è:

Z = aX1+bX2+cX3+dX4+eX5 da cui si desumono i valori del cut off e della grey area.

Tali valori sono utili sia alle banche che al fisco perché ritenuti i più rispondenti possibile per valutare lo stato di salute dell’impresa, ma anche l’atteggiamento del suo management nei confronti del mercato di riferimento;

Infatti se l’impresa ottiene un risultato :

Z superiore al valore massimo è strutturalmente sana ;
se lo Z risulta inferiore al valore minimo è destinata all’insolvenza e se non corretta alla crisi d’impresa, a meno di non modificare pesantemente la sua struttura economico-finanziaria ;
se lo Z risulta compreso tra i valori minimo e massimo, la gestione necessita di cautela .

Come si è visto, tutti i dati necessari per il calcolo dello “Z score” possono essere desunti dal bilancio d’esercizio; i principali pregi dello Z score model sono la semplicità di rilevazione e l’elevata capacità di comparazione nel tempo attraverso le variazioni anno per anno della stessa impresa, non solo ma anche nello spazio attraverso il raffronto tra imprese diverse ovviamente purché ricomprese nello stesso comparto.

Nonostante i numerosi vantaggi attribuiti allo Z-score è possiede anche che manifesti dei limiti, identificabili in:

– non valuta gli Intangible asset di una impresa;

– è asettico rispetto alla ormai imprescindibile congiuntura economica;

– non tiene conto dell’eventuale capacità di una società di ottenere finanza da soggetti diversi o terzi.

La circostanza non è di poco conto per quanti sono costretti a difendersi in Commissione Tributaria per l’applicazione ottusa degli indici ai redditi eventualmente non dichiarati utilizzati dai funzionari dirigenti dell’ Agenzie delle Entrate in caso di accertamento fiscale.

Concludendo si può dire quindi da una parte, attraverso una visione sostanzialmente aziendalistica, che lo Z-score pur non rappresentando l’unica possibilità di valutazione dello stato dell’impresa anche se non precedente alla crisi, è comunque un primo approccio per la verifica prevista dall’articolo 16, 1 comma del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;

Lo Z-score sicuramente é sempre più applicato ed utilizzato quale riferimento procedurale, nelle more di una più stringata elencazione degli indici di bilancio da utilizzare per rilevare lo stato precedente la crisi aziendale che dovrà essere dettata dal Legislatore e come previsto nella legge delega di concerto con l’ODCEC nazionale.

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