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Attività sportive e ricreative in mare


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Categories : Tributarista

Attività sportive e ricreative in mare

Le unità da diporto possono essere impiegate anche in attività ricreative e sportive per l’esercizio della pesca sportiva, di quella subacquea sportiva o per esercitare lo sci nautico, con l’osservanza delle regole di seguito indicate.

La pesca sportiva, può essere esercitata con i seguenti attrezzi:

  • coppo;
  • bilancia (di lato non superiore a m 6);
  • giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 m;
  • lenze fisse quali canne (massimo 5 per ogni pescatore a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di 6 ami, lenze per cefalopodi;
  • lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
  • nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
  • parangali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo; nasse massimo due, calate da ciascuna unità da diporto qualunque sia il numero delle persone a bordo;
  • rastrelli da usarsi a piedi.

Ulteriori norme relative alla pesca sportiva:

La pesca con fonti luminose è vietata.

Per la pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada (non sono previsti limiti di luminosità);
Il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi (cefalopodi, seppie, polpi e calamari) e crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; la vendita dei prodotti ittici pescati è vietata.

Non può essere catturata giornalmente più di una cernia;
La pesca della “lumachina di mare” è consentita purché non sia utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” e “sfogliara”;
La pesca del riccio di mare è consentita in apnea solo manualmente fino a 50 esemplari al giorno.  E’ vietata nei mesi di maggio e giugno.
La pesca dell’aragosta (e dell’astice) è vietata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile. Attenzione alle dimensioni dei pesci, dei molluschi e dei crostacei. Per ogni specie esiste una misura minima al disotto della quale è vietata la pesca.

La pesca subacquea sportiva può essere esercitata:

a distanza superiore a m 500 dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
a distanza superiore a m 100 dalle reti da pesca dei pescatori professionisti;
dal sorgere al tramonto del sole;
senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

E’ consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri (una per ogni mezzo nautico) ma non è consentito utilizzare gli apparecchi di respirazione per la pesca subacquea. Il pescatore subacqueo, durante la pesca, deve essere sempre seguito da un mezzo nautico con una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

Regole e prescrizioni da osservare nell’esercizio della pesca subacquea:

  • è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica;
    è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca visibile a 300 metri.

Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) il segnale va innalzato sul mezzo;
il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 m dal mezzo nautico con la bandiera;
l’età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni (consegnare un fucile ad un minore di detta età comporta una sanzione da euro 516 a euro 3.098);
al pescatore sportivo subacqueo è vietato raccogliere coralli o molluschi.

Adempimenti da osservare dai pescatori sportivi (dal 1° maggio 2011):

Con decreto 6 dicembre 2010 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. ha disposto la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.

Il provvedimento ha lo scopo di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine oggetto della pesca.

Attività sportive e ricreative in mare

A tale scopo chiunque effettua la pesca in mare a scopo sportivo o ricreativo deve comunicare entro il 1° maggio l’esercizio dell’attività al citato Ministero – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

La comunicazione va fatta per iscritto, ogni tre anni, utilizzando l’apposito modello nel quale devono essere indicate le complete generalità del pescatore sportivo, il tipo di pesca esercitata (da terra, da unità da diporto, subacquea), l’attrezzatura utilizzata per la pesca sportiva, il mezzo nautico impiegato (privato, noleggio, charter), l’appartenenza – o meno – ad un’associazione sportiva e l’area regionale in cui avviene la pesca.

L’invio del modello può essere eseguito direttamente dall’interessato, tramite le associazioni di settore, ovvero l’autorità marittima locale o sul sito del Ministero: www.politicheagricole.gov.it.

Conservare la ricevuta della raccomandata, la copia del modello (con protocollo e data) consegnato all’autorità marittima o qualsiasi altro mezzo di prova.

Successivamente all’entrata in vigore del provvedimento (11 maggio 2011) il pescatore sportivo, a richiesta degli organi di vigilanza in mare, dovrà esibire l’attestazione dell’avvenuto invio della comunicazione.

La mancata presentazione comporta la sospensione dell’attività di pesca con l’obbligo di inviare entro 10 giorni dalla data dell’accertamento la prescritta comunicazione ovvero presentare all’organo di polizia che ha effettuato il controllo, l’informativa già effettuata, che al momento non era tenuta a bordo.

Attenzione, poiché nei casi di mancato invio della comunicazione nei termini stabiliti si applicano le pesanti sanzioni previste dalla normativa sulla pesca sportiva.

Durante le uscite in mare è opportuno controllare che a bordo vi siano, oltre ai documenti dell’unità, anche la copia che comprova l’avvenuta comunicazione dell’attività sportiva.

Le disposizioni, di cui sopra, non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attivita’ di pesca da terra;

Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attivita’ di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attivita’ con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri.

LO SCI NAUTICO

L’esercizio dello sci nautico è disciplinato con ordinanza del Capo del Compartimento.

Per esercitare l’attività devono essere osservate le seguenti norme:

Il conduttore dell’unità trainante deve essere in possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore (anche se inferiore a 40,8 Cv o 30 Kw).

A bordo, oltre al conduttore, deve esserci un’altra persona esperta nel nuoto e una cassetta di pronto soccorso.

Devono essere tenuti a bordo i mezzi e le dotazioni di sicurezza prescritti in relazione alla navigazione dalla costa più un salvagente per ogni sciatore.

Durante l’esercizio dello sci nautico le unità devono essere munite di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Le modalità per praticare lo sci nautico sono indicate dall’ordinanza della locale Capitaneria di Porto.

Generalmente lo sci nautico è consentito nelle ore diurne, con tempo e mare calmo, a una distanza di 200-500 metri dalla battigia (profondità del mare) di 1,60 metri nelle zone antistanti le spiagge e di oltre 100 metri dalle coste a picco sul mare.

La distanza tra lo sciatore e il natante che traina non deve essere inferiore a 12 m.


Per qualsiasi dubbio o necessità ricordiamo che la consulenza via internet è totalmente gratuita v’invitiamo quindi a compilare la form che segue anche per semplici contatti.


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