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Scopriamo la Società semplice


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Scopriamo la Società semplice

Spesso si tende a ritenere che complicando le attività si raggiungono i migliori risultati, ma sicuramente così non è.

In caso di costituzione di una società nessuno pensa alla sua funzione ma si tende a concentrarsi esclusivamente sulle responsabilità e sul coinvolgimento del patrimonio personale dei soci con i fatti e le obbligazioni della società.
A ben vedere però la prima domanda da porsi quando si costituisce una società è se la stessa dovrà vivere del proprio lavoro, o più semplicemente dovrà amministrare un patrimonio.

Tutte le aziende commerciali o di servizi dotate di patrimonio immobiliare operano nell’errore  sbagliando clamorosamente approccio tributario

I nuovi indici di bilancio i famosi DSCR e l’analisi del rating ormai ci hanno convinto che l’impresa che pone il suo patrimonio a garanzia delle obbligazioni commerciali, commette un grave errore finanziario e soprattutto gli amministratori di quella società eccedono nella prudenza, ponendo il patrimonio sociale inutilmente a rischio.

Altro che trust e legge di Jersey il nostro Codice prevede la protezione del patrimonio semplice e funzionale anche al risparmio fiscale.

Vediamo perchè.

Prima di andare nel dettaglio dell’analisi dei vantaggi legati alla costituzione della società semplice va detto della previsione statutaria sulla non sequestrabilità o della non pignorabilità della quota del socio, a tal uopo occorre evidenziare che, per il perfezionamento dello strumento legato alla protezione patrimoniale occorre costituire la società semplice prima che vi siano pericoli di aggressione da parte di terzi.

Infatti, non si deve mai dimenticare che proteggere il patrimonio significa prevenire le possibili aggressioni, perché se si intervenisse quando ormai è troppo tardi, potrebbe esserci sempre la possibilità di attivare possibili azioni revocatorie; ricordiamo che la revocatoria ordinaria si estingue in cinque anni dal compimento dell’atto nello specifico dal conferimento.
Per i contabili l’invito è a leggere “Le scritture contabili e il bilancio delle società di persone” ottimo lavoro del Prof. Quattrocchio dell’Università di Torino, il quale ripercorrendo gli aspetti civili della struttura societaria, ci spiega la differenza tra rendiconto e bilancio e quale tipo di rendiconto-bilancio redigere in occasione di un particolare tipo di società semplice.
In conseguenza della non obbligatorietà del rendiconto-bilancio.

Modificabilità del contratto sociale con consenso unanime, nella società semplice

Riguardo la tutela della posizione del socio dal suo creditore particolare bisogna favorire l’analisi delle disposizioni civilistiche.

Sul punto occorre analizzare quanto dispone l’art. 2252 c.c., il quale prevede che “il contratto sociale può essere modificato soltanto attraverso il consenso di tutti i soci, se non è disposto diversamente“.

Ciò significa che nella società semplice come nelle altre società di persone è necessario il consenso di tutti i soci per modificare i patti sociali.

La modifica o trasferimento della quota nelle società di persone comporta la modifica della compagine soggettiva come identificata nell’atto costitutivo e caratterizzata dalla scelta personale e fiduciaria dei singoli soci, per questo la modifica rimane assoggettata alla necessità del consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c.

Questa situazione di fatto rende impossibile l’esecuzione forzata della quota del socio, almeno fino allo scioglimento della società per volontà dei soci e alla liquidazione pecuniaria delle rispettive quote.

Questo significa che è necessario il consenso unanime dei soci esistenti per l’introduzione di nuovi soci, così come non potrebbero essere sostituiti i soci esistenti, se non con il consenso e l’unanimità dei precedenti soci.

Riassumendo; nello statuto della società semplice che preveda limiti alla libera circolazione delle partecipazioni, non è possibile ottenere l’esecuzione forzata della quota di uno o più soci, durante la vita della società.

All’interno delle società di persone la quota sociale ha una valenza diversa da quella che si possiede nelle società di capitali.

Nella società di persone la quota rappresenta la misura della partecipazione del socio ai diritti ed agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso. Il medesimo socio rappresenta l’insostituibile parte animata della società la sua componente imprescindibile per il corretto funzionamento, verso il raggiungimento dello scopo sociale.

A proposito del Regime fiscale degli utili distribuiti dalla società semplice va tenuto principalmente conto che;

Gli utili distribuiti alle società semplici vanno imputati ai soci per trasparenza e seguono il regime diverso a seconda del socio percipiente per inserirli in dichiarazione si procede alle modalità che seguono tenuto conto che il 25 dicembre 2019 con l’art. 32-quater del decreto legge n. 124 del 2019 fu modificata la tassazione degli utili distribuiti alle società semplici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione.

Fissando così il concetto della tassazione per trasparenza in capo al socio percettore.

Il regime fiscale della trasparenza in capo al socio percettore segue la sua natura giuridica e varia a seconda che si tratti di:

  • persone fisiche;
  • impresa individuale o società di persone;
  • soggetti IRES.

Va inoltre ricordato che :

  • i redditi sono imputati a ciascun socio pro quota, indipendentemente dalla effettiva percezione, unica condizione é l’approvazione del rendiconto dell’amministratore;
  • Le società semplici, non possono esercitare attività di tipo commerciale.

L’articolo 32-quater del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020), convertito in Legge n. 157/2019 stabilisce la imposizione per trasparenza e pertanto i dividendi sono imputati ai soci e seguono la tassazione propria di ciascuno di essi.

Il trattamento fiscale degli utili che sono distribuiti dalle società semplici è differenziato, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione la società opera, la disposizione fiscale riguarda anche le somme o i beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale dalle società ed agli enti IRES residenti in Italia, secondo la provenienza.

Scopriamo la Società semplice Di conseguenza:

  • con riferimento alla quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, tenuti all’applicazione dell’art. 89 del TUIR, i dividendi attribuiti dalla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare e vanno indicati nella dichiarazione al quadro SC al rigo RF58;
  • per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa, tenuti all’applicazione dell’articolo 59 TUIR, i dividendi attribuiti dalle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi nei righi RF58, per le imprese in contabilità ordinaria oppure RG 26 per le imprese in contabilità semplificata;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del TUIR, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta secca, nella misura del 26 per cento.

In sostanza si applica la modalità di tassazione che sarebbe operativa secondo la natura del soggetto percettore, anche ove non vi fosse il tramite della società.

Cosa dovrebbe contenere il contratto sociale di una società semplice per essere efficace.

  1. l’atto costitutivo di una società semplice
  2. Punti fondamentali dell’ atto costitutivo

Scopriamo la Società semplice l’atto costitutivo di una società semplice

L’atto costitutivo rappresenta il momento in cui almeno due persone sia fisiche che giuridiche, si accordano sulla costituzione di una S.s. e serve a regolare tutti i diritti e gli obblighi che i soci hanno sia tra loro che nei confronti della stessa società, ovvero verso i terzi.

Ma e soprattutto nei confronti del raggiungimento dello scopo sociale.

Siccome lo statuto della S.s. rappresenta l’accordo dei fondatori per la gestione della società e consentirle di raggiungere lo scopo sociale. Lo statuto della S.s. è anche rappresentato o definito “contratto”, la sua redazione non comporta esclusivamente la forma scritta, ma in caso i soci intendano conferire beni immobili è obbligatoria sia la forma scritta che l’atto pubblico.

La legge deduce l’esistenza di una società semplice anche solo tramite comportamento concludente ovvero per facta concludentia dei soci.

Ovvero dalla manifestazione tacita di una volontà di gestione. È infatti possibile limitarsi a stabilire un accordo di natura verbale per concretare una S.s. di fatto, tuttavia se dovessero insorgere complicazioni interne alla società sarà decisamente più complicato fare fede agli accordi presi, poiché formulati esclusivamente a voce.

Pertanto la stesura di un atto o contratto costitutivo comunemente indicato come statuto in forma scritta rende molto più facile il lavoro all’interno anche di una società semplice.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che la legge non dà disposizioni precise, perciò l’atto costitutivo può aiutare a colmare quelle lacune lasciate dalla legge aiutando così a prevenire ambiguità e conflitti interni.

Il contratto sociale scritto di una società semplice è obbligatorio ai sensi dell’articolo 1350 del Codice civile solo se i soci conferiscono beni mobili o altri diritti reali immobiliari.

In linea di principio, tuttavia, raccomandiamo che ogni S.s. rediga per iscritto un atto costitutivo, i soci preventivamente alla firma lo sottopongano alla verifica di un notaio di un avvocato o meglio di un Commercialista.

I soci possono trarre grande beneficio dalla costituzione di una società semplice con atto scritto, il quale comprende sia l’atto costitutivo sia lo statuto, attraverso i patti contenuti.

Nell’Atto Costitutivo viene definita prima di tutto l’attività economica ma non commerciale che i soci intendono esercitare insieme; inoltre vengono determinati i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite, il potere degli amministratori e tutte le altre indicazioni che ritengono opportune.

Da non dimenticare la previsione statutaria del vincolo di trasferimento delle quote.

L’importanza dell’accordo scritto in quanto documento legale di riferimento si rivela in particolar modo utile al presentarsi di una delle seguenti situazioni:

  • Situazione economica svantaggiosa: in tempi di crisi il contratto può servire a regolare la distribuzione delle competenze;
  • Conflitti tra soci: conflitti di interesse e divergenze personali possono mettere a repentaglio l’esistenza della S.s.;
  • Distribuzione degli utili: un accordo scritto diventa praticamente indispensabile in caso di profitto da distribuire tra i soci se pur procurato da uno solo;
  • Scioglimento della S.s.: se i soci concordano sul fatto che la S.s. debba essere sciolta, senza un accordo scritto non è chiaro l’esatto svolgimento di tale processo, ma soprattutto la sua possibilità di soluzione.

Scopriamo la Società semplice Punti fondamentali dell’atto costitutivo

Come già accennato, nella pratica l’atto costitutivo è associato lo statuto che rappresenta l’accordo scritto nei patti sociali. Il primo definisce la volontà di creare la società, mentre il secondo ne regolamenta la gestione. Un accordo scritto che regolamenta una S.s. deve contenere:

  • I dati dei soci
  • La ragione sociale e la sede della S.s.
  • L’oggetto sociale
  • La natura, l’ammontare e l’attribuzione dei conferimenti
  • L’organizzazione amministrativa
  • La durata della società
  • Le norme sulla distribuzione degli utili/perdite
  • Le preclusioni sul trasferimento delle partecipazioni
  • Le regole per la rescissione o lo scioglimento
 Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti suscettibili di valutazione economica determinati nel contratto sociale.
Quando i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Così recita l’articolo 2253 del Codice civile il quale con questa formulazione rimarca l’importanza dell’impegno preso verso il conferimento. Impegno assunto con la costituzione della società semplice.
Vediamo cosa deve contenere esattamente il documento.
Sul web si trovano diversi esempi di contratti sociali per società semplici da scaricare gratuitamente. Accertatevi però che affrontino tutti gli aspetti importanti per la costituzione della vostra S.s.

Scopriamo la Società semplice Ragione sociale

Una società semplice è definita dal suo scopo, la vera ragione per cui le persone si riuniscono per formare una S.s.
Nel contratto questo punto deve essere in cima e rappresentare il credo vincolante della società.
A tal fine è necessario definirlo nel modo più comune possibile, in quanto si applica in ugual misura a tutti i soci.
Va usata una formulazione più chiara e semplice possibile: descrivendo nel modo più breve e preciso possibile ciò che la S.s. vuole essere e lo scopo che si prevede di raggiungere, possibilmente servendosi di un solo e corto periodo.
La ragione sociale può essere associata oppure seguire la denominazione e la sede legale della società nel primo paragrafo tra i patti dello statuto o contratto sociale.

Scopriamo la Società semplice Conferimenti dei soci

Come contenuto nell’articolo 2253 cc. sopra citato, ogni socio si prende l’impegno con l’apporto di beni e servizi di lavorare per raggiungere lo scopo comune della società.

Scopriamo la Società semplice. Nello specifico si fa riferimento a:

  • beni mobili o immobili
  • denaro
  • crediti
  • attività lavorativa

Tutto ciò indica il capitale sociale e come è stato conferito.

Scopriamo la Società semplice Ripartizione degli utili e delle perdite

Dopo aver approvato il rendiconto compreso del prospetto di riparto, ogni socio detiene il diritto di riscuotere la propria parte di utile, a meno che non sia stato deciso diversamente, come nel caso di conferimenti disuguali da parte dei singoli soci.

Nell’atto costitutivo si andrà a regolamentare il criterio di ripartizione degli utili. Se non si fa, ci pensa la legge a definire la ripartizione nel modo seguente:

  • ciascuno dei soci detiene il diritto di percepire parte degli utili, in proporzione al suo conferimento;
  • salvo quanto specificato nell’atto costitutivo, i conferimenti sono ritenuti pari ed uguali per tutti i soci;
  • se il conferimento è rappresentato da attività lavorativa o servizi, l’utile da ripartire va calcolato in mediazione preventiva oppure da un giudice secondo un principio di equità.

Scopriamo la Società semplice Amministrazione

L’amministrazione della società deve avere come unico fine quello di agire per realizzare l’attività economica e lavorare per ottenere lo scopo della società tramite i cosiddetti atti di gestione.

E’ possibile scegliere tra i diversi tipi di amministrazione:

  • disgiunta: ogni socio ricopre separatamente un ruolo amministrativo;
  • congiunta: qualsiasi atto di gestione va effettuato previo consenso di tutti i soci;
  • mista: si possono stabilire diverse categorie di atti di gestione per cui variano i ruoli amministrativi;
  • amministratore unico: un solo amministratore.

Durata

Si può decidere di dare una vita limitata alla società semplice, definendo già in anticipo la data del suo scioglimento.
In alternativa è possibile stabilire che la S.s. esista finché non venga conseguito il suo oggetto sociale.

Le informazioni contenute in questo articolo sono da considerarsi a titolo conoscitivo e non rappresentano attività di consulenza specifica, richiedibile gratuitamente compilando il form che segue.

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