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Entro il 2019 molte srl dovranno modificare l’atto costitutivo o lo statuto


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Categories : Tributarista

Entro il 2019 molte srl dovranno modificare l’atto costitutivo o lo statuto

Entro il 2019 molte srl; srl-S dovranno modificare il proprio atto costitutivo oppure lo statuto per includere la previsione della nomina in alternativa del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore.

Tale obbligo riguarderà anche molte cooperative le quali costituite con la forma della srl, fino ad oggi potevano essere esentate dal rispetto delle nuove regole ma dopo le recrudescenze per le responsabilità degli amministratori legate alla prevenzione della crisi d’impresa; Saranno tutte soggette alla revisione legale o contabile.

Sono alcuni degli effetti degli artt. 379 e 389 contenuti nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato definitivamente dal consiglio dei ministri il 12 gennaio 2019 con il n° 14.

I tempi tecnici della riforma

Il decreto legislativo, secondo l’art 389 entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 12-02-2019 salvo quanto previsto al comma 2, che testualmente recita “2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”.

Ciascuno quindi è onerato di verificare in relazione al proprio statuto a quali articoli del nuovo codice dovrà assoggettare le modifiche previste. In relazione quindi alla maggioranza delle previsioni il termine per uniformare gli statuti alle nuove regole è il 31-12-2019.

L’obbligo di modifica statutaria

Fino alla scadenza dell’obbligo per le modifiche, è previsto che le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo o statuto conservino la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove regole approvate, ricordiamo in vigore dal 31-03-2019.

A questo punto dovrete consultare il vostro statuto e l’atto costitutivo per verificare il loro attuale contenuto infatti la norma non inficia il documento già redatto, ma semplicemente lo integra eventualmente anche nelle previsioni;  Dipenderà quindi dalle clausole attraverso le quali l’atto costitutivo o lo statuto prevedono, nella srl osservata  la disciplina della nomina dell’organo di controllo o del revisore e se tali nomine sono contemplate, ad esempio.

Nel caso in cui esista una simile previsione:

  • La nomina dell’organo di controllo o del revisore, avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria;

Oppure

  • La nomina dell’organo di controllo o del revisore è resa obbligatoria al superamento dei parametri aggiornati previsti dall’art. 2477 c.c.

Le modifiche non sono necessarie, essendo l’atto ove contenute le previsioni già in linea con le nuove regole.

Diversamente, qualora la regolamentazione societaria prevedesse, che:

  • La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.

I patti sociali dovranno essere modificati per tener conto delle nuove figure da nominare. Revisore Unico o Legale.

In ogni caso l’obbligo di modifica, scatterà, anche nei casi in cui l’atto costitutivo o lo statuto sociale nulla prevedessero in tema di controlli.

L’organo di controllo e il revisore unico per prevenire le crisi

A questo punto si pone l’obbligo di nominare il nuovo sindaco unico o revisore, che diverrà obbligatorio quando, nei due esercizi precedenti a quello in cui si rendono necessarie le modifiche statutarie, quindi presumibilmente l’esercizio 2017 e l’esercizio 2018, si sono superati i parametri di cui al novellato articolo 2477 c.c.

Pur nella chiara intenzione del legislatore di accelerare le nomine nella seconda parte del 2019, infatti tale volontà traspare con chiarezza sia nella relazione di accompagnamento ove si «fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo» e sia nell’aver fissato agli esercizi 2017 e 2018 quelli di osservazione ai fini della valutazione del superamento delle nuove soglie dimensionali tali tempistiche creano notevoli perplessità.

In considerazione della circostanza che le modifiche statutarie potrebbero essere completate a dicembre quindi in epoca di chiusura del bilancio 2019, parrebbe a riguardo più ragionevole consentire l’adeguamento, con le assemblee che approvano detto bilancio e quindi nell’aprile/giugno 2020.

Sarebbero tempi pur sempre idonei a consentirebbe all’organo di controllo e al revisore appena nominati di assolvere ai nuovi compiti che verranno ad essi demandati in particolare nelle nuove procedure di allerta quando, nel mese di luglio/agosto 2020 sarà trascorso il tempo dei 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del nuovo articolato e l’integrale riforma della crisi d’impresa sarà operativa, che ha di fatto abolito le parole “Fallito” e “Fallimento” oltre che istituire il controllo obbligatorio della gestione, in funzione della prevenzione della crisi appunto.

In cooperativa

Nelle cooperative attualmente l’obbligo di controllo legale dei conti si determina quando la stessa, superando i parametri di cui all’art. 2519 del codice civile, deve necessariamente regolamentare i rapporti tra soci nella forma di spa. Ciò in virtù dell’applicabilità in questi casi dell’art. 2409-bis c.c.

Ulteriore situazione in cui la cooperativa dovrà provvedere alla nomina del collegio sindacale o del revisore, ai sensi dell’art. 2543 c.c. si verifica al superamento dei parametri dell’art. 2477, i quali anche per le cooperative devono intendersi di recente modificati.

Ne consegue che, con le nuove norme, l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore nelle cooperative scatterà molto più frequentemente che in passato, quando verranno superati nei due anni precedenti i limiti più bassi fra quelli dell’art. 2477 c.c e 2519 c.c.

Anche per dette società cooperative cioè, quelle costituite in forma di srl, potrebbe rendersi obbligatorio provvedere alle relative modifiche statutarie.

un riferimento alla s.r.l. Semplificata già a Capitale Ridotto.

L’art. 2463-bis, secondo comma, n. 4, c.c.,  con il rinvio all’art. 2463, secondo comma, n. 8, c.c., prevede che  l’atto costitutivo può contenere l’indicazione dell’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale ancorché il modello standard non preveda niente.

Basandosi sulla inderogabilità delle clausole del modello standard e alla possibile integrazione del contenuto minimo del modello per renderlo funzionale al corretto avvio dell’attività della s.r.l.s. sopratutto in presenza di un piano di investimento o di crescita, vi è perplessità in relazione alla possibilità di inserire nell’atto costitutivo una eventuale clausola sulla nomina sulle competenze e sui poteri dell’incaricato della revisione legale come consente l’art. 2477, primo comma, c.c..

Una diversa soluzione potrebbe verificarsi qualora la s.r.l.s. si venga a trovare nella situazione descritta nell’art. 2477, terzo comma, lett.c), c.c. e che quindi per due esercizi consecutivi, superi due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis c.c..

Ma l’ipotesi in cui al ricorrere del superamento dei suddetti parametri la nomina dell’organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria, non riguarderebbe la fase della costituzione ma una fase in cui la società è già in funzionamento e presumibilmente una fase in cui per fruire della maggiore flessibilità organizzativa e statutaria, potrebbe essersi già evoluta in s.r.l. in regime ordinario e non semplificato.

Entro il 2019 le srl dovranno modificare lo statuto.

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In caso di dubbi ovvero per un ausilio per l’applicazione concreta delle nuove previsioni normative ed evitare così sanzioni se non addirittura ripercussioni nei rapporti tra i soci, ove già evidentemente l’amministrazione non gode di grande stima; Basta inviare una copia dello Statuto dell’Atto Costitutivo ed i valori legati ai parametri di bilancio che devono essere verificati e comunicati al momento della verifica.

Come di consueto la verifica da richiedere con la form di contatto, è totalmente gratuita ai fruitori dei servizi internet del blog tributario.


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