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Forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica non per forza


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Forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica non per forza

Imprese e professionisti saranno interessati all’emissione delle fatture in formato elettronico; sappiamo che tra i soggetti esonerati vi sono i contribuenti che applicano i regimi agevolati, quale il regime forfettario, anche alla luce dei minori vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio. Ma non sembra tutto oro quello che luccica nella semplificazione. Procediamo con ordine, per meglio comprendere per quale motivo un esonerato potrebbe essere; Non per legge ma comunque obbligato ad emettere la fattura elettronica.

È precisato nella guida per la fatturazione elettronica, l’esonero dalla fatturazione elettronica non è un divieto, tanto che gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori economici potranno così beneficiare dei vantaggi legali al nuovo sistema di fatturazione.

È possibile infatti che alcuni cessionari o committenti potrebbero obbligare i loro fornitori artigiani o professionisti i quali se pur operanti in regime di vantaggio; All’utilizzo dello strumento telematico fiscale, al fine di uniformare il flusso in ingresso delle fatture passive.

Quindi nonostante vi sia un precipuo esonero normativo, il contribuente forfettario potrebbe essere chiamato o meglio obbligato all’emissione della fattura elettronica per poter accedere o mantenere “alcuni” clienti.

Se il cliente dovesse far parte della Pubblica Amministrazione, la fattura elettronica continua ad essere obbligatoria anche per il contribuente in regime forfettario.


Le fatture Emesse

In relazione alla fattura emessa in formato elettronico, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (così come modificato dall’articolo 1, comma 909, L. 205/2017) beneficiano dell’esonero le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall’applicazione dell’imposta IVA:

  • Regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011);
  • Regime forfettario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Per quanto riguarda l’eliminazione dello spesometro, è confermata anche per una eventuale fattura passiva ricevuta in maniera c.d. tradizionale da un forfettario. Tra le FAQ pubblicate sul sito, l’Agenzia delle Entrate pubblica le due circostanze supporto della tesi in riferimento a:

  • l’obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato, come previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015;
  • la Legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’articolo 21 D.L. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019.

Le fatture ricevute

In relazione alla necessità o meno di conservare a norma le fatture elettroniche, aspetto sul quale si sono posti molti interrogativi a seguito di risposte non sempre univoche rilasciate dall’Amministrazione Finanziaria. Al momento l’Agenzia delle Entrate nelle proprie FAQ già richiamate, riporta:

“Come stabilito dall’articolo 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.”

Il forfettario ha due concrete possibilità:

  • pretendere una copia della fattura in modalità analogica, nel qual caso risulta esonerato dagli obblighi di conservazione avrà comunque la possibilità di scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate “fatture e corrispettivi”);
  • comunicare Pec o codice destinatario per farsi recapitare la fattura elettronica come avviene per gli altri soggetti, nel qual caso scattano gli obblighi di conservazione che possono essere assolti anche semplicemente sottoscrivendo lo specifico accordo con l’Agenzia delle Entrate.

lo spesometro ?

È giusta al momento, la considerazione che a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione dello “spesometro”.

Se non per le operazioni transfrontaliere.


Che dire siamo vicini a quanti nelle prime ore dell’applicazione delle nuove regole si troveranno a dover assumere decisioni e complicazioni.

Per maggiori informazioni oltre quanto pubblicato nell’articolo per contatti o qualsiasi altra necessità non esitate e compilate la form di contatto, da diritto alla consulenza totalmente gratuita via e-Mail sugli argomenti che seguono:

Programma
Regime forfettario
  • Allargamento della platea dei soggetti coinvolti, alla luce della Legge di bilancio 2019;
  • Quadro normativo di riferimento;
  • Novità riguardanti i requisiti di accesso;
  • Esclusioni soggettive e oggettive;
  • Valutazioni di convenienza;
  • Vincoli per il cambio di regime: l’apertura della Risoluzione Ministeriale n 64/E/18;
  • Esonero dall’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica: quando opera?
  • Considerazioni in vista del regime di tassazione al 20% in vigore dal 2020.

Semplificati per cassa

  • Requisiti di accesso al regime;
  • Nuove regole per la determinazione del reddito d’impresa e professionale;
  • Analisi derogatorie al regime per cassa;
  • Adempimenti contabili del regime per cassa;
  • Gli aspetti operativi del regime per cassa;
  • Registrazione ex art. 18 c.5 DPR 600/73
  • La nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 per il riporto delle perdite

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Forfettari esclusi dalla fatturazione elettronica… ma non per forza !
Fonte:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

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